(1) Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l’elezione del Consiglio provinciale.
(2) Il Consiglio provinciale è composto da 35 consiglieri.
(3) In attuazione dell’articolo 48, comma 2, dello Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino spetta almeno un seggio in seno al Consiglio provinciale. La garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio provinciale è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 16, 17, 20, 53, comma 1, lettera f), 55, 56, 57, 58 e 63 della presente legge.