(1) I delegati di cui all’articolo 15 hanno diritto di designare all’ufficio elettorale di ciascuna sezione un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente delle proprie liste. I rappresentanti effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
(2) L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, entro il venerdì precedente il giorno dell’elezione, presso il comune che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nell’atto di designazione deve essere indicata la sezione elettorale in cui i rappresentanti intendono esercitare il diritto di voto. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’ufficio elettorale centrale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente in materia elettorale, la quale ne rilascia ricevuta.
(3) I rappresentanti di ciascuna lista di candidati hanno diritto di assistere direttamente alle operazioni di uno o più uffici elettorali di sezione e di fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
(4) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione può fare allontanare dall’aula il rappresentante che esercita violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.