1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione è revocata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri e deve essere restituita all’amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria maturati dalla data della liquidazione.
2. La violazione accertata dalle strutture competenti delle disposizioni in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro comporta la revoca dell'intera agevolazione.