1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 10 per cento delle iniziative agevolate.
2. Le domande da sottoporre a controllo vengono individuate mediante sorteggio, secondo il principio di casualità, da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate.
5. Il controllo è volto anche ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato documenti falsi o rilasciato dichiarazioni mendaci, inesatte od incomplete, e può essere effettuato:
a) tramite sopralluoghi e ispezioni;
b) mediante richiesta di ulteriore idonea documentazione.
6. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
7. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente tutta la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.