1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative:
a) attività di consulenza per avviare una nuova attività, potenziare lo sviluppo della cooperativa in termini di presenza sul mercato, aumenti di produttività, ottimizzazione dei processi organizzativi e gestionali, miglioramento delle tecnologie di produzione e commercializzazione, ricerche di mercato, sviluppo di sistemi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
b) corsi di formazione non obbligatori del personale, dei soci e degli amministratori che operano regolarmente nella cooperativa richiedente;
c) corsi di formazione obbligatoria del personale. Sono finanziati solo i corsi per le cooperative nei primi tre anni dalla costituzione;
d) studi di fattibilità e accompagnamento tecnico-gestionale e organizzativo nella fase di avvio dell'attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attinenti all’attività aziendale svolta dal richiedente.