1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 viene concesso un contributo a fondo perduto.
2. L’aiuto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell’articolo 3.
3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non vi sia la disponibilità di fondi necessari per concedere alle organizzazioni aiuti nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d’integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi nell'esercizio finanziario di riferimento.