1. Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono finalizzati all’adesione:
- ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”;
- ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
c) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.