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f) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 291)
Regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile

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1)
Pubblicato nel B.U. 22 agosto 2017, n. 34.

Art. 3 (Costi da computare nella tariffa)

(1) La tariffa per l’anno “a” è definita a partire dai costi consuntivi di cui al comma 2 del presente articolo, sostenuti dal gestore per il servizio di acquedotto nell’anno “a-2”. Nel caso di affidamento del servizio ad un gestore diverso dal Comune, i costi consuntivi devono essere comunicati entro il 30 settembre dell’anno “a-1” dal gestore al comune competente.

(2) Le voci di costo da includere in tariffa, oltre all’IRAP, sono le seguenti tra quelle specificate all’articolo 2425 del codice civile oppure, nel caso dei Comuni, tra quelle corrispondenti al piano dei conti della contabilità dell’ente:

B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B7) per servizi

B8) per godimento di beni di terzi

B9) per il personale

B10) ammortamenti e svalutazioni

B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12) accantonamenti per rischi

B13) altri accantonamenti

B14) oneri diversi di gestione

C17) interessi e altri oneri finanziari

(3) Gli importi delle voci di costo di cui al comma 2 sono computati in tariffa dopo essere stati aggiornati al tasso di inflazione per l’anno “a-1”, calcolato in base all’indice provinciale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati dall’Istituto provinciale di statistica ASTAT.

(4) Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate per il servizio di fornitura dell’acqua potabile sono computati in tariffa tenendo conto del costo storico di ogni bene presente in bilancio nell’anno “a-2”, al netto dei contributi in conto capitale e del fondo nuovi investimenti di cui all’articolo 4 e degli oneri di urbanizzazione già versati dagli utenti al Comune. Le aliquote di ammortamento da applicare ai fini tariffari corrispondono a quanto applicato dal gestore nel suo bilancio. 2)

(5) 3)

2)
Il testo tedesco dell'art. 3, comma 4, è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 settembre 2018, n. 24.
3)
L'art. 3, comma 5, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 dicembre 2021, n. 39.
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ActionActionArt. 2 (Tariffe per l’acqua potabile)
ActionActionArt. 3 (Costi da computare nella tariffa)
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