(1) Coloro che hanno effettuato versamenti volontari o obbligatori e che intendono richiedere un contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, devono presentare apposita domanda entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento.
(2) Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l'estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.
(3) Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al comma 1 che per i contributi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, i quali in forza degli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, non sono fra loro cumulabili, il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto degli importi concessi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.