1. Il presente capo contiene le linee guida per il rimborso delle spese alberghiere per cure termali a favore di persone invalide di guerra e di servizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. La prestazione può essere concessa agli invalidi di guerra (ex militari o civili) e di servizio ordinario:
a) che siano titolari di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima e l’ottava di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, oppure
b) che siano in possesso del verbale di visita della competente commissione medica e in attesa del decreto di concessione della pensione. Dal verbale deve risultare quanto segue:
1) l'attribuzione di una delle categorie di cui alla lettera a);
2) che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra.
3. La prestazione può inoltre essere concessa a coloro cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio e ascrivibile ad una delle categorie di cui al comma 2, lettera a).