(1) Il titolo della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è così sostituito:
“Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo“
(2) La rubrica del capo I della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è così sostituita:
“I. Compiti dell’Agenzia per la Protezione civile nell’ambito dei bacini montani“
(3) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “È istituita l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile è”.
(4) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “Es wird der Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung errichtet; er” sono sostituite dalle parole “Die Agentur für Bevölkerungsschutz”.
(5) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Azienda” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.
(6) Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(7) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.
(8) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”.
(9) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.
(10) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “La Giunta provinciale, su proposta dell’Assessore competente, può a sua volta” sono sostituite dalle parole “Ai fini di cui al comma 2 l’Agenzia per la Protezione civile può”.
(11) Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “quest’ultima”. Nel citato comma le parole “a carico della Provincia” sono soppresse.
(12) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “All’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “Al direttore dell’Area funzionale bacini montani dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(13) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “all’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.
(14) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.
(15) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “All’Azienda” sono sostituite dalle parole “All’Agenzia per la Protezione civile”.
(16) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogato.
(17) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogato.
(18) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “La gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore” è sostituito dalle parole “La gestione dell’Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d’area,”.
(19) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “All’amministratore sono affidati i seguenti compiti” sono sostituite dalle parole “Il direttore d’area ha i seguenti compiti:”.
(20) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogata.
(21) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) predisporre il programma dei lavori di cui agli articoli 1, 2 e 5, da sottoporre all'approvazione del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile e della Giunta provinciale, e provvedere alla redazione dei progetti;”
(22) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(23) Nel testo italiano alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il punto e virgola è sostituito da un punto.
(24) Nel testo tedesco alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, la virgola è sostituita da un punto.
(25) La lettera g) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogata.
(26) I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono abrogati.
(27) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(28) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.
(29) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “La progettazione delle opere è eseguita dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo o viene affidata” sono sostituite dalle parole “La progettazione delle opere e la direzione dei lavori sono eseguite dall’Area funzionale bacini montani o vengono affidate”.
(30) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “Die Projektierung der Arbeiten wird vom Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “Die Projektierung der Arbeiten und die Bauleitung werden vom Funktionsbereich Wildbachverbauung”.
(31) Nel comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “del direttore d’area”. Nel citato comma le parole “di progettazione” sono soppresse.
(32) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “l’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(33) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “all’amministratore” sono sostituite dalle parole “al direttore d’area”.
(34) Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dall’amministratore” sono sostituite dalle parole “dal direttore d’area”.
(35) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Area funzionale bacini montani”.
(36) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’amministratore“ sono sostituite dalle parole “Il direttore d’area”.
(37) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’amministratore” sono sostituite dalle parole “il direttore d’area”.
(38) Nel comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la protezione civile”.
(39) Nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’amministratore” sono sostituite dalle parole “al direttore d’area”.
(40) Nel comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’amministratore” sono sostituite dalle parole “del direttore d’area e del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(41) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(42) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Azienda” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.
(43) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(44) Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche e opere idrauliche” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”. Nel citato comma le parole “in materia di acque pubbliche e opere idrauliche” sono soppresse.
(45) Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(46) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’Amministrazione” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(47) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “Der Leiter des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “Der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz“.
(48) Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’amministratore” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(49) Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’amministratore” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(50) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “dell’amministratore” sono sostituite dalle parole “del direttore dell’Agenzia”.
(51) Nel testo tedesco del comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “des Leiters des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “der Agentur”.
(52) Nel comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(53) Gli articoli 30 e 31 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono abrogati.