(1) I beni immobili necessari all’espletamento delle attività al Centro sono di proprietà della Provincia e vengono messi a disposizione dello stesso .
(2) I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Centro, che ne cura l’inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Centro la proprietà dei beni mobili necessari all’espletamento delle attività ovvero ad assicurarne il godimento.
(3) Per l’espletamento delle sue attività, il Centro utilizza anche terreni ed altri beni immobili nonché beni mobili e altre risorse del Demanio provinciale, messi a disposizione dalla stessa. Il fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi.
(4) Il Centro in caso di necessità può affittare a proprie spese terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attività.
(5) Il Centro può inoltre acquistare e rivendere prodotti del Demanio Laimburg.
(6) La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico o della Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio. Il Centro in caso di necessità può incaricare a proprie spese il Demanio provinciale o altri per la realizzazione di detti lavori
(7) Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.