1. La liquidazione dell’IPES dovrà essere deliberata dal Consiglio d’amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo.
2. Il provvedimento di liquidazione diventa esecutivo con l’approvazione della Giunta Provinciale che provvede contestualmente alla nomina del liquidatore.
3. In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi l’eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto alla Provincia di Bolzano.