(1) All’articolo 50, commi 1 e 3, del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, le parole “entro l’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle parole: “entro il dodicesimo anno di vita del bambino”.
(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è inserito il seguente comma 7/bis:
“7/bis Compatibilmente con le esigenze di servizio, durante le singole soluzioni dell’aspettativa autorizzata può essere concessa, su richiesta motivata, la conversione dell’aspettativa con un rapporto di lavoro a tempo parziale in un’aspettativa senza assegni, o viceversa. Tale conversione non è da intendersi come soluzione nuova e può essere concessa una sola volta per ogni soluzione.”
(3) Il comma 8 dell’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è così sostituito:
„8. Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, per l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa va fruita entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del minore.“