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u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 151)
Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 19 luglio 2016, n. 29.

Art. 10  (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

5. L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“3. Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia.”

(3) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Geschäftshandlungen” è sostituita dalla parola: “Geschäftsakte”.

(4) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “fatti gestionali” sono sostituite dalle parole: “atti gestionali”.

(5) Dopo il capo VI della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente capo: “Capo VI/bis - Collegio dei revisori dei conti”.

(6) Dopo l’articolo 65/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nel capo VI/bis sono inseriti i seguenti articoli 65/ter, 65/quater, 65/quinquies, 65/sexies e 65/septies:

“Art. 65/ter (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 65/septies e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.

4. Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da almeno dieci anni;
  2. esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  3. acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
  4. onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all’articolo 2387 del codice civile, e successive modifiche.

Art. 65/quater (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

  1. i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;
  2. i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
  3. i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;
  4. i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;
  5. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, e successive modifiche;
  6. i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

2. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio del proprio mandato.

3. L’incarico di revisore non è compatibile con altri incarichi di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o gli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, nonché presso enti sottoposti comunque al controllo o alla vigilanza della Provincia.

Art. 65/quinquies (Durata dell’incarico)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

2. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

  1. dimissioni;
  2. decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
  3. revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

Art. 65/sexies (Funzioni)

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

  1. esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
  2. esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze della gestione, verifica l’esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
  3. effettua verifiche periodiche di cassa;
  4. vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;
  5. presenta annualmente una relazione sull’attività svolta al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano;
  6. svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.

2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 65/septies (Disposizioni attuative)

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 65/ter;
  2. le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
  5. le modalità di subentro dei membri supplenti;
  6. le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
  7. le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta.”

(7) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per il 2016, 102.500,00 euro per il 2017 e 102.500,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

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