(1) Ogni riferimento alle disposizioni in materia di case di riposo e centri di degenza di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e relative successive modifiche, nonché ogni riferimento alle disposizioni in materia di assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
(2) La norma transitoria di cui all’articolo 50, comma 5/bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
(3) 3)
(4) A causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili di cui all’articolo 5/bis, comma 1/bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5/bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.
(5) Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/quater dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, inserito dall'articolo 9 della presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5/bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.
(6) Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza già installati all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 6/bis, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5/bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.