(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti di spesa già disposti nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (Missione 20 - Programma 03) del bilancio 2016-2018.
(2) Le seguenti disposizioni della presente legge comportano maggiori oneri:
(3) Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge di stabilità annuale.