1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi per il/la responsabile della gestione dell’associazione, comitato, cooperativa, ente o organismo;
b) spese relative ad iniziative e progetti di sviluppo per la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
2. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili, purché siano di carattere prettamente comunale, locale o culturale, e quindi non sono finanziabili ai sensi dei criteri generali in vigore per le agevolazioni di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973 n. 79, e successive modifiche.