(1) Alla luce delle disposizioni del presente regolamento le attività extraservizio possono essere autorizzate anche in caso di assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente motivata da parte del personale.
(2) In caso di assenza retribuita possono essere eseguite solo le attività extraservizio di modica entità di cui all’articolo 4; in caso di assenza non retribuita trova applicazione il limite di reddito di cui all’articolo 5, comma 2.
(3) Il superamento dei limiti di reddito di cui al comma 2 può essere autorizzato nei seguenti casi:
(4) Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 9)