(1) Il personale può, previa autorizzazione, eseguire saltuariamente le seguenti attività extraservizio lucrative entro il limite di cui al comma 2:
(2) I proventi lordi rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro. 5)
(2/bis) Il limite di reddito di cui al comma 2 può essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche. 6)
(3) Le autorizzazioni all’esercizio di attività extraservizio sono rilasciate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione o struttura competente in materia di personale, previo parere del superiore competente.