(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.
(2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.
(3) I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente. 129)
(3-bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. 130)
(3-ter) 131)
(4) 132)
(5) 133)