1. Per le attività di cui all’articolo 3 può essere concesso un contributo fino all’80 per cento del totale delle spese sostenute, entro il limite massimo del finanziamento della Regione.
2. Il contributo è concesso nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Sulla base del preventivo della spesa complessiva può essere concesso un anticipo nell’anno di riferimento pari al 70 per cento del contributo. Il restante 30 per cento è liquidato previa verifica della documentazione relativa al rendiconto di cui all’articolo 6.