1. Il contributo è concesso per il con-seguimento delle finalità istituzio¬na¬li di cui all’articolo 1, e in particolare per finanziare:
a) l’attività di carattere generale svolta a supporto e sostegno dei comuni;
b) l’attività svolta nel settore della for¬mazione e dell’aggiornamento profes¬sionale del per¬so-nale dipen¬dente dei comuni e del personale addetto al servizio di polizia municipale;
c) l’attività svolta nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale dei segretari comunali, ad eccezione delle attività finanziate dalla Provincia ai sensi dell’articolo 69/bis del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, N. 2/L, e successive modifiche, recante il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.