1. Per la realizzazione delle attività ed iniziative previste dai presenti criteri le organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono impiegare risorse proprie. Queste possono consistere in attività di volontariato. L’attività di volontariato deve essere annotata in un registro presso la sede dell’organizzazione o istituzione, che deve essere firmato dal personale volontario, con l’indicazione delle ore e delle attività prestate. Questo registro deve essere controfirmato dalla o dal legale rappresentante dell’organizzazione o istituzione.
2. L’ammontare del contributo concesso deve essere coperto dalla documentazione originale di spesa. La differenza fra il contributo concesso e le spese complessive riconosciute si può coprire computando l’attività di volontariato. Per il rendiconto è sufficiente presentare un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa, e una dichiarazione attestante che l’organizzazione o istituzione è in possesso di tutti i relativi documenti di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate. In sede di rendicontazione le risorse proprie prestate in forma di attività di volontariato, per la quale è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16 euro, devono essere indicate e quantificate.
3. Può essere erogata un’anticipazione del 50 per cento del contributo concesso. La liquidazione dell’importo restante sarà effettuata dopo la presentazione del rendiconto.
4. Altri eventuali contributi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol vengono detratti dalle spese ammesse.
5. Se l’utilizzo dell’anticipazione o del contributo non può essere documentato ovvero se l’anticipazione o il contributo non viene utilizzato come previsto dai presenti criteri, il relativo importo deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di accreditamento dell’importo sul conto corrente del beneficiario. Qualora, nel corso dei controlli a campione previsti, venga accertato che la spesa effettivamente sostenuta (documentazione di spesa più computo dell’attività di volontariato) è inferiore alle spese complessive riconosciute, l’ammontare del contributo spettante viene rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
6. Il rendiconto dei contributi deve essere presentato all’ufficio competente entro un anno dalla relativa concessione. Esso consiste in:
a) una richiesta di liquidazione del contributo concesso, compilata sul modulo predisposto dall’ufficio competente (www.provincia.bz.it/lavoro);
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa;
c) una dichiarazione, firmata dalla o dal legale rappresentante dell’organizzazione o istituzione, sull’ammontare della spesa effettivamente sostenuta, riferita alla spesa complessiva ammessa a contributo;
d) un elenco delle persone che hanno prestato attività di volontariato ai sensi del comma 1, con indicazione del numero delle ore di attività espletata a tale titolo;
e) una relazione sull’attività svolta;
7. Il rimborso delle spese di viaggio dei membri del direttivo viene approvato con delibera dalle organizzazioni e istituzioni; come limite massimo vengono applicate le tariffe chilometriche previste dall’Amministrazione provinciale. Gli importi rimborsati a relatori e relatrici e a chi dirige i convegni non possono superare l’ammontare dei compensi e delle tariffe previsti dall’Amministrazione provinciale.