1. Alle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi fino al 50 per cento delle spese; in ogni caso il contributo non può superare l’importo di 2.600 euro.
2. Sono ammesse spese per:
a) mobili d’ufficio;
b) lavori di costruzione e di ristrutturazione delle sedi delle organizzazioni e istituzioni, nonché relativo allestimento;
c) costumi tradizionali;
d) bandiere,
e) oggetti ricordo di ricorrenze come targhe, spille o attestati.
3. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i contributi verranno ridotti in proporzione.