1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate e può essere effettuato:
a) tramite sopralluoghi e ispezioni;
b) mediante richiesta di idonea documentazione.
5. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.