(1) Dopo il comma 5 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale.”
(2) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 10.000,00 euro per il 2015, in 10.000,00 euro per il 2016 ed in 10.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 3.
(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 7/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 3.