(1) In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, interruzione del servizio o recesso, il volontario/la volontaria del servizio sociale deve trasmettere una comunicazione al promotore e all’Ufficio entro i successivi cinque giorni.
(2) In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o di comunicazione priva di motivazione, l’Ufficio può escludere il volontario/la volontaria dal servizio sociale per un periodo fino a cinque anni.
(3) Il promotore può presentare all’Ufficio una richiesta di sostituzione del volontario/della volontaria per il periodo residuo del servizio sociale. L’assegnazione in sostituzione, disposta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza ai sensi dell’Art. 19, è ammessa entro i limiti dell’impegno di spesa già assunto.