(1) Ai volontari e alle volontarie del servizio sociale provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori.
(2) Ogni tre mesi la Provincia liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie.