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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 6 (Corso-concorso)  12)   delibera sentenza

(1) Per l’accesso all’impiego provinciale può altresì essere bandito un corso-concorso finalizzato alla formazione di base o specifica delle candidate e dei candidati. Le relative modalità sono stabilite nel bando.

(2) Il numero di candidate e candidati ammessi al corso-concorso non può, di norma, superare di oltre il trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l’ammissione al corso-concorso le candidate e i candidati sono sottoposti a preselezione e, al termine della formazione, devono sostenere un apposito esame finale. La preselezione e l’esame finale sono previsti nel bando, assieme alle modalità di svolgimento del corso-concorso.

(3) Se il corso è organizzato a spese dell’Amministrazione provinciale, può essere previsto un periodo di permanenza minimo presso la struttura di destinazione. In caso di dimissioni o trasferimento volontario, il personale è tenuto al versamento di un’indennità all’Amministrazione provinciale. A tale versamento sono tenuti anche i partecipanti al corso in caso di interruzione o abbandono o in altre ipotesi, secondo quanto fissato nel bando stesso.

massimeDelibera 7 marzo 2017, n. 257 - Linie guida per l'assunzione mediante corso-concorso presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ai sensi dell'articolo 6 del D.P.P. del 2 settembre 2013, n. 22
12)
La rubrica dell'art. 6 è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
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