(1) Tra l’esame di ammissione o l’esame scritto e l’esame finale o esame orale di un concorso può essere previsto un periodo lavorativo, di regola non superiore a 6 mesi, soggetto anch’esso a valutazione ai fini del superamento del concorso stesso.
(2) La valutazione di cui al comma 1 può prevedere anche verifiche intermedie o altre modalità da definire nel bando. Il bando definisce inoltre tipologia e modalità di copertura dei posti banditi. 13)