(1) Chi viene assunto all’impiego provinciale deve possedere i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana oppure una cittadinanza equiparata;
- compimento del 18° anno d’età;
- idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo ed incondizionato delle mansioni;
- titolo di studio oppure professionale richiesto;
- attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per il rispettivo profilo professionale. Chi ha dichiarato la propria appartenenza al gruppo linguistico ladino deve essere inoltre in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina, fatte salve le disposizioni previste per il personale insegnante ed equiparato e per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
- dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, fatta – di regola – eccezione per le aspiranti e gli aspiranti all’insegnamento oppure a professioni equiparate;
- al fine dell’assunzione nel Corpo forestale provinciale: disposizione a portare e usare armi.
(2) Nei singoli bandi di concorso e nei criteri per l’assunzione a tempo determinato sono individuati gli eventuali posti, le funzioni e i compiti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
(3) Se non è prevista altra forma di adeguata verifica, per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni. 4)
(4) Per l’assunzione di personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco è possibile stabilire requisiti corrispondenti a quelli del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
(5) L’assunzione all’impiego presso la Provincia o gli enti da essa dipendenti non è ammessa nei seguenti casi:
- per esclusione dall’elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici;
- per risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per scarso rendimento non scusabile, nonché per valutazione negativa del periodo di prova;
- per decadenza dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
- per condanne penali che – in base alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione provinciale – siano ritenute incompatibili con l’impiego provinciale o inopportune per lo stesso;
- per interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato.
(6) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 è ammessa la deroga al divieto di assunzione all’impiego provinciale, prevedendo espressamente una limitazione a precisi profili professionali o a periodi specifici o individuando altre modalità. L’eventuale procedimento disciplinare prosegue e viene concluso anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e di recesso del personale dal contratto di lavoro.
(7) Dopo il compimento del 65° anno di età l’assunzione nel servizio provinciale o l’iscrizione nelle graduatorie o ai concorsi provinciali per l’assunzione sono possibili solo se l’aspirante conferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver ancora raggiunto il diritto a pensione ai sensi dell’articolo 41. 5)
(8) Le qualifiche funzionali e i profili professionali dei posti esistenti nell’organico, anche se coperti, possono essere variati, fermo restando l’obbligo del concorso pubblico, in coerenza con il piano della performance e il connesso piano triennale del fabbisogno di personale. 6)