1. Gli organi dell’Agenzia sono:
a) il Direttore;
b) il Comitato di indirizzo e coordinamento;
c) il Revisore dei conti.
2. Il Direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta provinciale per cinque anni ed è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell’Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore corrispondono a quelli di un dirigente, di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche
3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è composto
a) dal Direttore dell’Agenzia, che lo presiede,
b) dall’Assessore all’edilizia abitativa, o un suo rappresentante;
c) dall’Assessore allo sviluppo del territorio, o un suo rappresentante;
d) dal Presidente del Consiglio dei Comuni, o da un suo rappresentante;
4. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Revisore è nominato dalla Giunta provinciale per un periodo di tre anni e decade nel momento dell’approvazione del bilancio consuntivo riguardante l’ultimo anno di gestione finanziaria della sua nomina. Egli può essere scelto tra i funzionari della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio e può essere riconfermato.