(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Gli articoli 1, 2, 6 e 7 del presente decreto trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2013. Gli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione per le DURP rilasciate in relazione ai redditi dell’anno 2012 e seguenti.
(3) Il disposto di cui all’articolo 3bis, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applica a tutte le prestazioni che utilizzano la DURP al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.