(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 3:
“3. Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto.”