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d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 191)
Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembere 2012, n. 48.

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) I commi 1 e 3 dell'Art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La Direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle dipendenze della Direzione generale sono collocate le Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1 e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Direzione generale.”

(2) I punti 2 e 8 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppressi. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell’ambito della Direzione generale.

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