(1) Il coordinatore/la coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana 2) esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. Esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al coordinatore/alla coordinatrice competono in particolare la consulenza professionale, la direzione e il controllo in riferimento a tutti gli aspetti didattici e musicali.
(2) Il coordinatore/la coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana 2) definisce il piano dell’offerta formativa, previo parere del collegio docenti e d’intesa con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.
(3) Il coordinatore/La coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana 2) può adottare, di concerto con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, regolamenti interni per l’organizzazione delle attività della Scuola di musica. 3)
(4) Il coordinatore/La coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana 2) nomina i e le responsabili delle proprie sedi locali.