(1) Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), l’istituzione formativa e il datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accordo che deve contenere:
(2) L’accordo di cui al comma 1, integrato dal contratto di apprendistato stipulato in forma scritta, è considerato protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali. 26)