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a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 11

(1) L’articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

„Art. 31 (Requisiti professionali Esercizio di attività specifiche)

1. Il possesso del requisito di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) della legge è dimostrato come segue:

  1. se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l’iscrizione all’assicurazione previdenziale obbligatoria per l’esercizio della predetta attività;
  2. se trattasi di attività esercitata dal coniuge, dal parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, o di attività esercitata dal socio lavoratore, mediante comprovata iscrizione all’assicurazione previdenziale obbligatoria per l’esercizio della predetta attività.

2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non vale ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale volta all’ottenimento dell’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi. Non è altresì sufficiente, al fine di dimostrare l’abilitazione professionale, l’esperienza professionale biennale in un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere sostenuto un esame orale avente per oggetto le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge che fanno riferimento alla somministrazione di pasti.”