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a) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2011, n. 451)
Modifica al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi ( legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 6

(1) Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“2. La notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell’arrivo di ogni cliente, salvo che l’esercizio sia situato in località isolata, nel qual caso la notifica deve pervenire all’autorità di pubblica sicurezza il più presto possibile.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

“3. In caso di comitive organizzate, la notifica di cui all’articolo 44, comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva e ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante il nome, il cognome, la residenza, la nazionalità e la data di nascita dei componenti la comitiva.”