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g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 141)
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 20 dicembre 2011, n. 51.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, “Pesca”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora l'acqua da pesca, per le sue caratteristiche o la sua estensione, non sia adatta ad una coltivazione autonoma, il diritto di pesca può essere concesso a coltivatori di acque da pesca confinanti. Se non ne esistono o se l'acqua da pesca è adatta ad una coltivazione autonoma, per la concessione sono da preferire le associazioni locali di pesca che già coltivano acque da pesca o sono costituite da almeno 3 anni. La costituzione in associazione deve essere comprovata con atto notarile o con atto costitutivo e relativo statuto registrati. I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua sono concessi all'acquicoltore della sponda opposta”.

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Ai fini della protezione delle specie autoctone di pesci e di gamberi e delle relative biocenosi l’ufficio provinciale competente in materia di pesca può allontanare dalle acque da pesca e, con il consenso del relativo gestore, anche dalle acque chiuse le tartarughe palustri immesse.”

(3) L’articolo 11/ter della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11/ter (Licenza di pesca)

1. Nelle acque presenti sul territorio della provincia è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica a chi è in possesso di un’apposita licenza di pesca.

2. L’ufficio provinciale competente per la pesca rilascia, su domanda degli interessati, le seguenti licenze:

  1. la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B), che autorizza i residenti in provincia all’esercizio della pesca con canna-lenza e la pesca subacquea fuori provincia;
  2. la licenza di pesca di tipo D, che autorizza gli stranieri non residenti all’esercizio della pesca con canna-lenza.

3. Le licenze di pesca di tipo B e D hanno una durata di validità di dieci anni.

4. La licenza di pesca rilasciata dalle regioni italiane e dalla Provincia autonoma di Trento alle persone ivi residenti ha validità sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

5. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 2, i dati da riportare sulla licenza, nonché le modalità per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.”

(4) Le licenze di pesca di tipo B con validità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge si intendono prorogate di ulteriori cinque anni.

(5) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è abrogato.

(6) Il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I concessionari di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico devono installare e tenere in funzione le strutture necessarie per impedire la penetrazione di pesci nelle condotte forzate e nei macchinari idraulici.”

(7) Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'obbligo del risarcimento dei danni, si applicano nei seguenti casi le relative sanzioni amministrative:

  1. per l'esercizio della pesca senza avere con sé la licenza o il permesso di pesca: euro 50,00;
  2. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 5 ed all’articolo 16, nonché per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca: da 60,00 euro a 600,00 euro;
  3. per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 2, all’articolo 8 ed all’articolo 11/quater: da 40,00 euro a 400,00 euro;
  4. per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15/bis: da 100,00 euro a 600,00 euro, e, in caso di recidiva: da 200,00 euro a 1.500,00 euro;
  5. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 3: da 400,00 euro a 3.000,00 euro;
  6. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 2: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 57/bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, recante “Disposizioni sulle acque”;
  7. per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15: da 500,00 euro a 5.000,00 euro.”
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