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Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009

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Art. 7 (Requisiti per l’uso del marchio ombrello)

1. L’uso del marchio ombrello è accessibile a tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni dell’Alto Adige che producono beni o erogano servizi associabili al territorio altoatesino, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento.

2. L’utilizzatore del marchio nell’applicazione fissa o modulare deve essere in grado di consolidare ovvero rafforzare l’immagine dell’Alto Adige, nonché l’identità e il posizionamento del marchio ombrello. L’uso del marchio ombrello in tali applicazioni è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l’utilizzatore del marchio, la sua attività o il suo prodotto devono essere compatibili con l’identità e il posizionamento del marchio ombrello, e devono possedere i necessari requisiti di diretta associabilità all’Alto Adige in quanto impresa, attività o prodotto tipico, peculiare e caratteristico della regione;

b) nei settori produttivi il marchio ombrello potrà essere utilizzato esclusivamente per beni prodotti interamente in Alto Adige oppure che abbiano subito la loro prevalente o comunque la loro ultima sostanziale ed economicamente giustificata lavorazione in provincia di Bolzano. Nel caso dei servizi – nel senso più ampio del termine - il marchio ombrello può essere utilizzato solamente per i servizi interamente erogati sul territorio altoatesino;

c) impiego di materiali o di materie prime di prevalente provenienza altoatesina. In alternativa, la concezione o il design del prodotto deve essere stato realizzato interamente in Alto Adige;

d) l’attività dell’utilizzatore del marchio non può essere illegale, immorale o discriminante, e deve essere apartitica e neutrale sul piano confessionale. Sono in ogni caso esclusi dall’uso del marchio ombrello i beni e servizi dell’industria pesante nonché i materiali bellici e le armi;

e) i beni e servizi devono essere di elevata qualità. Sono esclusi beni e servizi a prezzi stracciati. L’utilizzatore del marchio deve poter certificare il successo dell’attività nel suo settore oppure perseguire iniziative promettenti. L’uso del marchio ombrello non può essere concesso nel caso in cui l’azienda o l’utilizzatore registrato o potenziale del marchio sia fatto oggetto di lamentele da parte dei clienti con una frequenza superiore alla media e tali da fare supporre carenze qualitative.

3. La forma di applicazione dell’indicazione di origine “Impresa dell’Alto Adige“ può essere utilizzata da imprese operanti nel settore produttivo o dei servizi. Il presupposto per l’uso di tale applicazione è che l’impresa sia iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia di Bolzano, abbia la propria sede legale e sociale in Alto Adige, non eserciti attività illegali, immorali o discriminanti e che, nell’esercizio delle proprie attività, non arrechi danno o pregiudizio alcuno alla Provincia.

4. I prodotti agroalimentari che rispondono ai requisiti previsti dalla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, possono recare il marchio di qualità introdotto dalla medesima legge.

5. Nel settore dei prodotti agroalimentari il marchio ombrello o elementi dello stesso possono essere utilizzati solo per prodotti tutelati da indicazione geografica protetta (IGP) o da denominazione d’origine protetta (DOP) riferibili all’Alto Adige nonché per i vini DOC, qualora siano disciplinati da un regolamento specifico predisposto ad opera della Ripartizione commercio competente per materia di concerto con il Brandmanagement.

Per questi tre prodotti, tutelati da norme comunitarie, l’uso del marchio nell’applicazione fissa è disciplinato da apposite regole d’applicazione, elaborate dalla Ripartizione al commercio di concerto con il Brandmangement.

6. Per tutti gli altri prodotti agroalimentari - fatte salve le possibilità di uso dell’indicazione di origine ai sensi dell’articolo 15 e delle indicazioni previste dalla direttiva sull’etichettatura 2000/13/CE - è vietato utilizzare sia il marchio di qualità che il marchio ombrello, nonché elementi degli stessi.

7. Le imprese attive nei settori del turismo e della ristorazione che somministrano cibi e bevande devono adottare misure opportune per valorizzare, rendere maggiormente visibili e per migliorare il posizionamento dei prodotti di qualità altoatesini nel settore alberghiero e della gastronomia. L’offerta mirata di prodotti di qualità altoatesini nel settore alberghiero e della ristorazione è di fondamentale importanza per l’uso del marchio ombrello, che garantisce l’origine altoatesina. Le aziende che somministrano cibi e bevande devono offrire nelle loro liste delle vivande e delle bevande o nel buffet della prima colazione, sempre se disponibili e in misura accettabile, anche prodotti tipici altoatesini. Tali prodotti devono essere contrassegnati o etichettati come prodotti altoatesini. Questo obbligo vale in ogni caso per tutti i prodotti alimentari altoatesini (prodotti di qualità altoatesini) recanti il marchio di qualità con l’indicazione di origine Alto Adige, l’indicazione geografica protetta (IGP) o la denominazione d’origine protetta (DOP), nonché per i vini DOC e le bevande alcoliche altoatesine. Tra i prodotti alimentari altoatesini rientrano in particolar modo prodotti di qualità come latte fresco, yogurt e panna, burro e formaggi, pane e, se previsti nelle liste o nel buffet, anche mele e speck. Dei prodotti offerti dei quali siano disponibili anche prodotti altoatesini, il 25 percento deve consistere in prodotti altoatesini.

8. In casi motivati può essere concessa un’autorizzazione speciale all’uso del marchio ombrello. Sempre in casi motivati oppure in casi non previsti dal presente regolamento, l’uso del marchio ombrello può essere rifiutato.

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ActionActionArt. 8 (Rispetto delle regole d’applicazione)
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