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Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico (modificata con delibera n. 813 del 20.10.2020)

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5) Attività ammesse a contributo e condizioni per la loro concessione

I contributi per la vigilanza sulla pesca possono essere concessi esclusivamente alle associazioni della pesca, che gestiscono più acque da pesca o più tratti d'acqua e si avvalgono di un guardiapesca a titolo principale.

È ammissibile a contributo per le iniziative volte all'incremento e miglioramento del patrimonio ittico l'acquisto di storditori elettrici nonché di pesci da semina sottomisura, salvo che non vengano messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale. Inoltre la federazione di pesca può beneficiare di contributi per:

a) l'attività consultiva e divulgativa nel settore della pesca compresi l'allestimento di stand in occasione di fiere, l'organizzazione di manifestazioni e l'edizione di un periodico anche in collaborazione con altre federazioni;

b) l'affitto e l'acquisto di strutture necessarie ai fini istituzionali;

c) la stesura di pareri ecologici sullo stato del patrimonio ittico e delle acque da pesca.

In riferimento all'impianto ed alla gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento sono ammissibili a contributo:

a) la costruzione di incubatoi e vasche da allevamento compresa la realizzazione delle opere accessorie;

b) l'acquisto di mezzi di trasporto;

c) la costruzione e l'acquisto di autorimesse e magazzini;

d) la gestione di incubatoi nonché di vasche e fosse da allevamento compresa la cattura di fattrici e riproduttori;

sempreché le singole opere ed attività si riferiscono a pesci da semina autoctoni.