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Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico (modificata con delibera n. 813 del 20.10.2020)

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6) Criteri generali

Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, il richiedente deve attenenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti imposti dalla normativa di settore nazionale o comunitaria.

L'Ufficio provinciale caccia e pesca verifica la corrispondenza ai principi suesposti impartendo apposite direttive, qualora ritenute necessarie.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi l'Ufficio provinciale caccia e pesca trasmette all'organo competente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, la domanda affinché questo esprima e comunichi allo stesso ufficio richiedente entro i 60 giorni successivi il proprio parere sulla concessione dei contributi. Qualora l'organo adito entro il predetto termine non adempia a tale richiesta, la Giunta provinciale può provvedere nel merito indipendentemente dall'acquisizione del parere.