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In vigore al: 31/01/2023

Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Assegnazione degli alloggi di servizio dell'Azienda di stato per i servizi telefonici - Spetta allo Stato

Sentenza (12 novembre) 15 novembre 1985, n. 287; Pres. Paladin – Rel. Saja
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 giugno 1978 (reg. ric. n. 17 del 1978) la Provincia autonoma di Bolzano esponeva di aver casualmente appreso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici aveva indetto un concorso per i propri dipendenti in servizio presso la sede locale, al fine di assegnare sedici alloggi in un complesso di case economiche situate in detta città.
Il bando indicava, quale requisito essenziale per la partecipazione, la prestazione di , riferendosi in proposito . La Provincia sosteneva che i detti immobili dovevano, invece, intendersi ad essa appartenenti ai sensi della norma ult. cit., che dispone appunto il trasferimento alle due province autonome del Trentino-Alto Adige degli .
Secondo la ricorrente tale norma escludeva dal trasferimento non tutti gli alloggi pubblici, comunque destinati ai dipendenti occupati nel territorio provinciale, bensì solo quelli propriamente detti , ossia strettamente e funzionalmente connessi alle mansioni svolte dal dipendente, con automatica cessazione dell'assegnazione al termine della carica. Di conseguenza sosteneva essere state invase le proprie attribuzioni dall'Azienda dei telefoni, la quale aveva illegittimamente disposto degli immobili.
2. La Provincia proponeva poi un nuovo ricorso, notificato il 14 marzo 1979 (reg. ric. n. 8 del 1979) ed avente ad oggetto la graduatoria del concorso per l'assegnazione degli alloggi medesimi nonché l'invito ai vincitori a scegliere l'appartamento: il ricorso aveva lo stesso contenuto di quello precedente.
3. In entrambi i giudizi si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale osservava che, a norma dell'art. 68 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, le Province di Tento e Bolzano erano bensì succedute nei beni e diritti demaniali dello Stato, ma con esclusione di quelli .
Osservava inoltre la Presidenza del Consiglio che l'espressione , era tratta testualmente da precedenti leggi statali ed era stata costantemente interpretata nel senso che si riferisse non solo agli alloggi propriamente detti , ma anche a quelli concessi in relazione alla qualità di dipendente della pubblica Amministrazione.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri sollevava a sua volta un conflitto di attribuzione, proponendo ricorso, notificato alla Provincia di Bolzano il 14 dicembre 1984 (reg. ric. n. 1 del 1985), contro il provvedimento con cui l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia aveva assegnato ad alcune famiglie tre degli alloggi sopra detti.
Il ricorso era fondato sugli stessi argomenti svolti negli atti difensivi ora illustrati. La ricorrente proponeva anche istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 l. 11 marzo 1953 n.87.
La Provincia si costituiva oltre il termine di cui agli artt. 25 e 41 l. n. 87 del 1953.
5. In data 20 settembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria, illustrando ulteriormente gli argomenti già svolti per sostenere la fondatezza dei suoi ricorsi.
 
Considerato in diritto: 1 I tre ricorsi per conflitto di attribuzione proposti, due, dalla Provincia autonoma di Bolzano e, uno, dallo Stato hanno, come è stato enunciato in narrativa, il medesimo oggetto, rivendicandosi reciprocamente dai due Enti la competenza a disporre degli alloggi di servizio costruiti in Bolzano dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. A fondamento della propria pretesa la Provincia invoca gli artt. 8, n. 10, e 16 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in base ai quali essa ha la potestà legislativa primaria nonché la competenza amministrativa in materia di edilizia comunque sovvenzionata. La Provincia richiama anche l'art. 8, lett. b) D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115 che, in attuazione del citato Statuto speciale in materia di trasferimento alle due Province autonome di beni demaniali e patrimoniali dello Stato (e della Regione), dispone il passaggio degli alloggi economici e popolari di proprietà di quest'ultimo. A dire della Provincia, il trasferimento comprenderebbe anche gli immobili in questione, in quanto non sarebbe applicabile l'eccezione, prevista nello stesso art. 8 lett. b), riguardante gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni: in questa eccezione, sempre secondo la Provincia, rientrerebbero soltanto gli alloggi concessi intuitu ministerii ai pubblici dipendenti, ma non anche quelli qui considerati, la cui costruzione era diretta ad evitare al personale situazioni di disagio derivanti dalla destinazione in città ove maggiore è la difficoltà di procurarsi abitazioni private.
Obietta la difesa dello Stato che, se pure gli immobili in questione potessero rientrare nella previsione dell'art. 8 n. 10 dello Statuto citato. sul che esso muove qualche dubbio è decisivo il fatto che i medesimi rimangono di spettanza statale secondo il disposto dell'art. 68 dello stesso Statuto, che esclude le Province dalla successione nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato «relativi a servizi di carattere nazionale».
Ne consegue, sempre secondo lo Stato, che gli alloggi di cui si tratta non possono rientrare nella previsione dell'art. 8 lett. b) delle Norme di attuazione ult. cit., essendo comunque riconducibili all'eccezione ivi prevista e relativa alle abitazioni concesse ai dipendenti pubblici.
3. La pretesa della Provincia non sembra sorretta da valide ragioni, mentre risulta fondata quella dello Stato.
Come si è detto, il citato art. 68 dello Statuto, nell'indicare i beni rispetto ai quali le due Province autonome succedono allo Stato, espressamente eccettua, tra l'altro, «quelli relativi... a servizi di carattere nazionale...» tra i quali rientra certamente quello telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da sé che la previsione normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati.
Ciò è stato correttamente tradotto nelle citate norme di attuazione, il cui art. 8 lett. b), come si è ora detto esclude dal trasferimento «gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni (statali)...».
L'assunto della Provincia, secondo cui quest'ultima disposizione si riferisce soltanto agli alloggi concessi al dipendente intuitu ministerii, ossia con riguardo alle singole e specifiche funzioni da lui esercitate e con l'automatica cessazione al momento del venir meno dalla carica (prefetti, comandanti di reparti militari, ovvero impiegati della carriera esecutiva con funzioni di custodi) non può essere condiviso.
Anzitutto, la formula adoperata non è nuova nella nostra legislazione (cfr. art. 2, lett. b) e c), D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2) ed è stata sempre e concordemente intesa dalla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato nel senso che comprende tutti gli alloggi comunque concessi ai dipendenti, alla sola condizione che essi espletino in loco le mansioni pubbliche, alle quali sono preposti.
È da ritenere perciò che, se il legislatore del 1973 avesse voluto formulare una diversa previsione, altra sarebbe stata l'espressione da lui adoperata, mentre l'impiego della medesima formula chiaramente manifesta la volontà di affermare lo stesso concetto.
E ciò aderisce pienamente alle finalità dell'amministrazione centrale, la quale nel costruire gli alloggi del tipo in questione è mossa dall'intento (come, in particolare, risulta espressamente per l'Azienda dei telefoni dal preambolo della legge di autorizzazione 11 dicembre 1952 n.2521) di evitare ai propri dipendenti le difficoltà, influenti negativamente sul funziona mento degli uffici, di soddisfare l'esigenza primaria dell'abitazione nelle località ove maggiore è la crisi degli alloggi.
Pertanto, non essendo stato trasferito alla Provincia il servizio telefonico, che, come si è già detto, è rimasto nelle attribuzioni dello Stato, non possono non continuare ad appartenere a quest'ultimo (ed appunto sono esclusi dal trasferimento) anche i beni preordinati al buon andamento del servizio stesso.
In proposito, si può anche ricordare che l'art. 24 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione del più volte citato Statuto speciale in materia urbanistica e di opere pubbliche) riserva allo Stato la costruzione di alloggi per i propri dipendenti la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio: disposizione che, com'è evidente, risulta in linea con quella già esaminata dal ricordato art. 8, lett. b), D.P.R. n. 115 del 1973 e conferma ulteriormente l'interpretazione qui accolta.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, 1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti nel territorio della Provincia di Bolzano dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco;
2) annulla per l'effetto la deliberazione 1° ottobre 1984 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.
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