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Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
Verifica del fenomeno delle liste d'attesa nella sanità - Non spetta allo Stato
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 marzo 2007) 16 marzo 2007, n. 80; Pres. Bile, Red. Quaranta
Ritenuto in fatto
1. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 30 giugno 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 8 luglio, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), alla nota del direttore generale del Ministero della salute in pari data (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché al verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, atti tutti aventi ad oggetto la verifica del fenomeno delle cosiddette “liste d'attesa” nella sanità.
2. Con lettera del 5 maggio 2005, il Ministro della salute – nel richiamare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nonché sul presupposto che la legge finanziaria per l'anno 2005 ha attribuito al medesimo Ministero la competenza per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza – informava il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano di voler verificare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia della tutela della salute, e di aver chiesto «al Comando Carabinieri per la sanità di effettuare una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, relativamente agli stessi fenomeni».
Con nota in pari data, il direttore generale del Ministero della salute comunicava all'Assessore alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano l'iniziativa intrapresa dal Ministero.
Infine, il 18 maggio 2005 i NAS di Trento effettuavano i controlli in questione; dagli stessi emergeva che nella Provincia di Bolzano «i tempi d'attesa sono molto inferiori ai tempi previsti dalla delibera provinciale e dall'accordo nazionale Stato-Regioni».
3. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente prospetta la violazione delle proprie attribuzioni statutarie come stabilite, in particolare, dagli artt. 4, primo comma, numero 7; 9, primo comma, numero 10; 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dalle relative norme di attuazione, tra cui il
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
(Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), e l'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
3.1. A sostegno della propria iniziativa, la Provincia autonoma ha dedotto quanto segue.
Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisce alla Regione la competenza primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» (art. 4, primo comma, n. 7) e riconosce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10), con le connesse potestà amministrative (art. 16, primo comma).
La competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 7, dello statuto speciale alla Regione, è stata ripartita, con l'art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 aprile 1980, n. 6 (Ordinamento delle unità sanitarie locali), fra la Regione stessa e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel senso che è stato attribuito a queste ultime il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali.
L'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 ha ulteriormente puntualizzato, a sua volta, la sfera di competenza fra la Regione e le Province autonome nella materia della sanità, attribuendo alla prima la disciplina del «modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari», ed alle seconde «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari». Nell'esercizio di dette potestà, le Province devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Inoltre, in forza del suddetto art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, la Provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative, senza, peraltro, che l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, riconosca a quest'ultimi poteri di verifica o di controllo.
L'art. 4 del
d.lgs. n. 266 del 1992
ha, infine, statuito che «nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».
In attuazione delle proprie competenze in ordine alla gestione e vigilanza degli enti sanitari, la Provincia autonoma di Bolzano ha proceduto al riordino del Servizio sanitario con la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), prevedendo all'art. 16 una dettagliata disciplina per le verifiche sulle attività delle Aziende sanitarie provinciali.
Con la
legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
(Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità sanitarie locali), la stessa Provincia ha istituito (art. 16) presso «il direttore generale» un «nucleo di valutazione», con il compito di verificare la funzionalità, l'efficienza e la produttività «dell'azione amministrativa dell'Azienda sanitaria». In particolare, il comma 6 dello stesso art. 16 precisa che, «a prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie».
La prova della serietà ed efficienza delle verifiche della Provincia sull'attività delle proprie Unità sanitarie locali è costituita, peraltro, dai risultati dei controlli svolti dai NAS di Trento.
Ad avviso della ricorrente, quindi, appare evidente come al Ministro della salute non spetti alcuna competenza in tema di “verifica” sulle liste di attesa nelle singole Unità sanitarie locali, dovendo, invece, lo stesso, acquisire i dati dalla Provincia autonoma in sede di rendiconto.
La verifica delle cosiddette “liste di attesa” pertiene, infatti, al funzionamento ed alla gestione degli enti sanitari e, come tale, rientra nella specifica competenza della Provincia di Bolzano. D'altro canto, l'intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005, richiamata dal Ministero a “giustificazione” dei controlli effettuati dal Comando Carabinieri nelle Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano, non sarebbe idonea a fondare l'iniziativa governativa, dato che l'intesa medesima, all'art. 13, fa espressamente salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Né può essere invocato il nuovo testo dell'art. 117 Cost. a fondamento delle verifiche effettuate, in quanto la competenza in materia di controlli delle attività delle Unità sanitarie locali è riconosciuta alla Provincia autonoma dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Secondo l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), infatti, le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle Province autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (al riguardo, vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 145 del 2005, numeri 103 e 48 del 2003, n. 408 del 2002).
3.1.1. Infine, la ricorrente rileva come anche questa Corte costituzionale si sia già espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le Unità sanitarie locali di Trento e di Bolzano.
In proposito, è richiamata la sentenza n. 228 del 1993, relativa ad un caso di controllo disposto dal Ministero del tesoro nei confronti della Unità sanitaria locale di Merano, nonché la sentenza n. 182 del 1997, relativa ad altro conflitto di attribuzione, sempre in tema di controllo da parte del Ministero del Tesoro nei confronti della Unità sanitaria locale di Trento.
La Provincia autonoma di Bolzano chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta allo Stato esercitare controlli presso le Unità sanitarie locali di Bolzano per la verifica delle cosiddette “liste di attesa” e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.
4. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Deduce il resistente che la limitazione circa l'attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative, di cui all'art. 4, comma 1, del
d.lgs. n. 266 del 1992
, opera esclusivamente con riferimento alle materie di competenza propria delle Province autonome, vale a dire con riguardo a quegli ambiti in cui queste ultime godono di competenza primaria. Nel caso di specie, invece, la stessa Provincia ha affermato che la propria competenza in materia di funzionamento e di gestione delle istituzioni e degli enti sanitari (di cui al d.P.R. n. 474 del 1975) trova espresso limite nella necessità di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
In presenza di tali esigenze, quindi, la competenza provinciale trova un preciso limite nella competenza statale, in quanto solo gli organi dello Stato possono verificare che l'erogazione delle prestazioni fornite dagli enti e dagli organi provinciali, competenti in materia di igiene e sanità, rispettino gli standard minimi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Non sarebbe, pertanto, fondata la tesi della Provincia, secondo la quale il d.P.R. n. 474 del 1975, nell'individuare le competenze riservate allo Stato, non avrebbe riconosciuto a quest'ultimo poteri ispettivi o di controllo. Nel caso di specie, infatti, il Ministero della salute non ha invocato la sussistenza di generici poteri volti a sindacare l'attività delle Aziende sanitarie locali provinciali, ma ha agito all'esclusivo fine di accertare l'effettiva erogazione di prestazioni conformi agli standard nazionali e comunitari, finalità che esula dalle competenze ascrivibili agli organi provinciali, tanto più in un ambito, come quello del diritto alla salute, che costituisce al contempo diritto inalienabile del cittadino e dovere inderogabile posto dalla Costituzione (art. 32).
A conferma delle proprie argomentazioni la difesa dello Stato rileva, quindi, che l'attività in questione rientra nella previsione del nuovo testo dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
In proposito, il resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 282 del 2002, con la quale la Corte ha precisato che quella da ultimo menzionata non integra una “materia” in senso stretto, ma una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitare o condizionare le stesse.
5. In data 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha ribadito l'insussistenza della prospettata violazione delle competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la difesa dello Stato ha dedotto che il Ministro della salute ha operato nell'ambito delle competenze statali che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali dei cittadini, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in ragione dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).
Ricorda, altresì, che l'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 prevede, come limite alla potestà legislativa ed amministrativa provinciale, proprio l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
L'Avvocatura dello Stato richiama, quindi, la legislazione in ordine ai livelli essenziali di assistenza e in particolare l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), gli artt. 52 e 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), gli accordi Stato-Regioni del 14 febbraio e dell'11 luglio 2002.
La legittimità dell'operato del Ministero della salute troverebbe, inoltre, conferma in alcune pronunce della Corte e segnatamente nella sentenza n. 270 del 2005, nonché nella pronuncia n. 97 del 2001, quest'ultima relativa alle funzioni istituzionalmente proprie dell'Arma dei Carabinieri.
6. La Provincia autonoma di Bolzano, in data 9 gennaio 2007, ha depositato una memoria volta essenzialmente a confutare le difese statali.
Nel ribadire che lo statuto regionale – art. 4, primo comma, numero 7, e art. 9, primo comma, numero 10 – attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige le competenze nei settori «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri», nonché «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», la ricorrente sottolinea come la predetta Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano abbiano provveduto a ripartire la competenza, in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri», con l'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1980, attribuendo, in particolare, alle seconde il controllo sugli atti e gli organi delle Unità sanitarie locali.
Ribadisce, inoltre, che le Province autonome esercitano – ai sensi del già più volte citato art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 – le potestà legislativa ed amministrativa attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre non spettano, invece, allo Stato – nell'ambito delle prerogative pur ad esso riconosciute dal successivo art. 3 del medesimo d.P.R. – poteri ispettivi o di controllo sugli enti sanitari o ospedalieri. Per contro, anzi, l'art. 4 del
d.lgs. n. 266 del 1992
prevede che, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Richiamate, poi, nuovamente, le già menzionate previsioni delle leggi provinciali n. 1 del 2000 e n. 7 del 2001, la Provincia autonoma di Bolzano confuta i rilievi svolti dall'Avvocatura generale dello Stato, e segnatamente la sua pretesa di fondare la legittimità degli atti impugnati richiamando il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Rileva, difatti, la ricorrente che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, le disposizioni del novellato Titolo V della Carta fondamentale si applicano alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sicché lo Stato non può avvalersi dell'art. 117 della Costituzione per limitare le competenze statutarie e di attuazione statutaria della Provincia di Bolzano (sono nuovamente richiamate le sentenze n. 145 del 2005, numeri 103 e 48 del 2003, n. 408 del 2002).
Infine, la difesa della Provincia ribadisce non solo l'illegittimità ma anche la superfluità dei disposti controlli statali, giacché sarebbe bastato che il Ministro avesse richiesto alla Provincia autonoma i dati di proprio interesse, e li avrebbe immediatamente ottenuti.
Considerato in diritto 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005, la nota del direttore generale del Ministero della salute, anch'essa del 5 maggio 2005, nonché il verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, tutti aventi ad oggetto la verifica del fenomeno delle “liste d'attesa nella sanità”.
1.1. Premette la ricorrente che, con lettera del 5 maggio 2005, il Ministro della salute, nel richiamare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sul presupposto che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), ha attribuito allo stesso Ministero la competenza per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, comunicava al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che, nell'ambito di «un'indagine a livello nazionale, anche in riferimento all'accertamento del fenomeno della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e di ricovero», si rendeva «essenziale acquisire i provvedimenti» adottati in materia. Pertanto, chiedeva «di voler mettere a disposizione (…) ogni utile elemento informativo» e comunicava di aver chiesto «al Comando Carabinieri per la sanità di effettuare una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, relativamente agli stessi fenomeni».
1.2. Inoltre, con nota in pari data, il direttore generale del Ministero della salute comunicava all'Assessore alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano che il Ministero aveva avviato «un'indagine nazionale sul fenomeno delle “liste di attesa”».
1.3. Il 18 maggio 2005, quindi, i NAS di Trento effettuavano, presso il Centro unico di prenotazione dipendente dalla direzione medica dell'Ospedale di Bolzano, «gli accertamenti inerenti le liste di attesa circa le prestazioni ambulatoriali» e rilevavano tempi d'attesa «molto inferiori» a quelli «previsti dalla delibera provinciale e dall'accordo nazionale Stato-Regioni».
2. Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto, a fondamento del ricorso, la violazione delle proprie attribuzioni statutarie come stabilite, in particolare, dagli artt. 4, primo comma, numero 7; 9, primo comma, numero 10; 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dalle relative norme di attuazione, tra cui il
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
(Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), e l'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Ha chiesto, pertanto, che la Corte dichiari che «non spetta allo Stato esercitare controlli» presso le Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano «per la verifica delle cd. “liste di attesa”» e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.
3. Costituitosi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che gli atti impugnati sono riconducibili alla potestà legislativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e ha dedotto che la previsione di cui all'art. 4 del citato
d.lgs. n. 266 del 1992
, secondo la quale «nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione», opera esclusivamente con riferimento alle materie in cui le Province godono di competenza primaria. Nel caso di specie, invece, la stessa ricorrente ha affermato che la propria competenza in materia di funzionamento e gestione delle istituzioni ed enti sanitari (di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975) trova un espresso limite nella necessità di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Secondo la difesa dello Stato, in presenza di tali esigenze, pertanto, solo gli organi statali possono verificare che l'erogazione delle prestazioni fornite dagli enti ed organi provinciali competenti in materia di igiene e sanità rispettino i suddetti standard minimi.
4. Oggetto del conflitto sono, dunque, gli atti mediante i quali lo Stato ha svolto attività di verifica presso strutture sanitarie della Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in ordine all'erogazione delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di assistenza (cosiddetti LEA), sotto il profilo delle liste di attesa; atti ritenuti, invece, dalla suddetta Provincia lesivi delle proprie competenze statutarie.
5. In via preliminare, è necessario illustrare il quadro normativo di fondo in cui si colloca il conflitto così proposto. L'esame del ricorso richiede, in particolare, una sia pure sommaria ricostruzione, oltre che delle competenze in materia della Provincia ricorrente, anche delle disposizioni che, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, regolano i LEA in materia sanitaria e le liste di attesa per la fruizione degli stessi.
5.1. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 4, primo comma, numero 7, attribuisce alla Regione la competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri» e conferisce, in base all'art. 9, primo comma, numero 10, competenza legislativa concorrente alle Province autonome in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera». Ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello statuto, «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative», in precedenza attribuite allo Stato, «sono esercitate rispettivamente dalla Regione o dalla Provincia».
Sul presupposto che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano, nelle norme di attuazione dello statuto regionale le due distinte sfere di competenza sono state precisate nel senso che alla Regione spetta la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle Province autonome è attribuita potestà legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 474 del 1975). In particolare, proprio l'art. 2, comma 2, del citato d.P.R. n. 474 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto speciale, stabilisce che le Province «nell'esercizio di tali potestà (…) devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». E l'art. 3 del medesimo decreto enumera gli ambiti in cui restano ferme le competenze degli organi statali.
Le attribuzioni delle suddette Province in materia di assistenza sanitaria trovano la loro disciplina, oltre che nelle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione dello statuto, nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale competono «alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera», ed, in particolare, la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette Aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
Detto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell'art. 4 del
d.lgs. n. 266 del 1992
, secondo il quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
5.2. Ciò premesso, va ricordato che – su un piano generale – già nella legge di riforma sanitaria del 1978 si rinviene il nucleo di base della disciplina dei LEA sanitari. Infatti, l'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), ha posto il principio secondo il quale «la legge dello Stato, in sede di approvazione del Piano sanitario nazionale», deve fissare i «livelli essenziali delle prestazioni che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini».
5.2.1. La normativa successiva alla citata legge ha affidato la definizione di livelli uniformi di assistenza sanitaria (tra i quali – come si è specificato – sono certamente compresi quelli concernenti gli standard relativi alle liste di attesa) ad atti di intesa tra lo Stato e le Regioni, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 6 del decreto- legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405.
A questo riguardo, deve essere ricordato, in particolare, il d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), il quale – nel recepire l'accordo raggiunto, in sede di Conferenza permanente, il 22 novembre 2001 – ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza.
Rilevante è, inoltre, la circostanza che l'allegato 5 del medesimo d.P.C.m. – introdotto dal successivo d.P.C.m. 16 aprile 2002 – detta le linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, confermando, ulteriormente, lo stretto collegamento tra i LEA e le cosiddette “liste di attesa”.
Del pari rilevante, nella medesima prospettiva, è la disposizione contenuta nell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), secondo cui «le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale» sono quelle di cui al già citato d.P.C.m. 29 novembre 2001.
La legislazione statale successivamente intervenuta ha poi confermato il predetto sistema di determinazione dei suddetti livelli, senza sostanziali modificazioni.
6. Così delineato il quadro normativo che fa da sfondo alla tematica in questione, deve passarsi all'esame specifico del conflitto promosso dalla ricorrente Provincia autonoma con riguardo agli atti mediante i quali lo Stato ha esercitato direttamente poteri di verifica sulla osservanza dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle struttura di sanità pubblica provinciale.
7. La ricorrente, a questo proposito, ha dedotto che gli atti impugnati sarebbero lesivi della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dalle norme dello statuto speciale e di attuazione di esso.
Il ricorso è fondato.
La lettera del Ministro della salute e i consequenziali atti provenienti da organi statali sono lesivi della sfera di autonomia organizzativa della Provincia di Bolzano, quale risulta prevista e disciplinata da norme dello statuto speciale e di attuazione di esso. Essi, infatti, incidono su ambiti di competenza riservati alla Provincia medesima in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché in materia di funzionamento e gestione degli enti sanitari (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975).
7.1. In via preliminare, occorre considerare come la materia sulla quale incidono gli atti contestati con il ricorso sia quella dell'assistenza sanitaria, la quale rientra nella competenza legislativa della Regione. Peraltro, come si è innanzi precisato, l'esercizio della competenza regionale in tale materia è stato ripartito, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, tra la Regione e le due Province autonome, con la specificazione che a queste ultime spettano (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975) «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», con il limite che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». Ciò, peraltro, non esclude che, nella materia in esame, operi anche la competenza statale esclusiva relativa alla determinazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare, in forza di quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Si versa, pertanto, in una tipica ipotesi nella quale si verifica una concorrenza di competenze, statali e regionali, che postula, di necessità, la individuazione di una linea di demarcazione tra le stesse, con specifico riferimento alla verifica sulla operatività delle liste di attesa.
A questo riguardo, ancora su un piano generale, salvo quanto si osserverà per la Provincia autonoma ricorrente, deve rilevarsi che non appare dubbia la riconducibilità delle predette liste di attesa all'area dei livelli essenziali di assistenza. Del pari, è indubitabile che rientra nella medesima area anche l'attività di verifica diretta allo scopo di accertare se gli standard qualitativi e quantitativi indicati negli atti di determinazione dei livelli in questione vengono effettivamente rispettati.
8. Alla luce delle suindicate considerazioni deve, dunque, riconoscersi carattere prevalente alla competenza statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. E, coerentemente con il suddetto quadro normativo di riferimento, l'art. 1, comma 172, della legge finanziaria 2005 ( legge n. 311 del 2004) ha demandato al Ministero della salute il potere di effettuare accessi presso le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, nonché presso altre strutture sanitarie, al fine di verificare l'effettiva erogazione dei LEA, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, «compresa la verifica dei relativi tempi di attesa». E non è senza rilievo che tale proposizione normativa non abbia formato oggetto di impugnazione da parte delle Regioni.
Giova, comunque, precisare che l'attribuzione allo Stato del potere di verificare l'osservanza dei tempi di attesa, data la già rilevata intrinseca inerenza di esso al potere di determinazione dei LEA, non esclude affatto che le singole Regioni, a statuto ordinario o speciale, possano adottare autonomi e ulteriori meccanismi di monitoraggio del settore e possano provvedere ad accertare che effettivamente le strutture sanitarie rispettino tali tempi. E l'esame della norme primarie e regolamentari adottate in materia da varie Regioni conferma che molteplici disposizioni regionali hanno provveduto in tal senso.
Si può, altresì, rilevare come, successivamente alla proposizione del presente conflitto, nell'intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, n. 2648 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute), si sia ritenuto «necessario (…) individuare in modo condiviso le regole e le procedure di verifica e controllo delle attività delle Regioni per garantire i LEA su tutto il territorio nazionale».
Ora, la disposizione contenuta nel comma 172 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2005 è invocata dalla difesa dello Stato come fonte legittimatrice dell'intervento statale anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
Tuttavia – a prescindere dal significato da dare al comma 569 dell'art. 1 della citata legge, secondo il quale tutte le disposizioni contenute nella stessa legge sono applicabili «nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» – va rilevato che la normativa statutaria e, segnatamente, quella di attuazione dello statuto, conferiscono ad entrambe le Province autonome specifici poteri di verifica su tutta l'attività svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere ed in genere dalle strutture di sanità pubblica; poteri che devono intendersi riferiti anche al settore concernente i tempi di attesa con riguardo all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria.
In particolare, come si è innanzi precisato, in sede di attuazione dello statuto regionale, l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975 ha previsto, espressamente, che le Province autonome, non solo esercitano «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», ma anche che «nell'esercizio di tali potestà» esse sono tenute a «garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standard minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». D'altra parte, l'art. 3 del medesimo decreto, nell'enumerare gli ambiti in cui restano ferme le competenze degli organi statali, non contiene alcun riferimento, neppure indiretto, all'organizzazione dei servizi sanitari o alla verifica relativa alla fruizione degli stessi da parte degli utenti.
Ne consegue che è la stessa disciplina attuativa dello statuto regionale a radicare la competenza delle Province autonome quanto all'attività di verifica delle liste di attesa, data la stretta inerenza di queste ultime con la “garanzia” della erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo standard non inferiori a quelli previsti a livello nazionale o comunitario, che esse sono tenute ad assicurare.
9. A conforto ulteriore di tale conclusione, devono essere richiamate due pronunce di questa Corte, vale a dire le sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993.
La Corte – sia pure con riferimento ad altri ambiti di attività – ha riconosciuto che il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, «in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza», deve «ritenersi riferito» unicamente alle Province autonome, «con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo» del Ministero del Tesoro (sentenza n. 228 del 1993). La Corte ha, inoltre, ricordato «che, anche nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80)».
10. Né appare senza significato, infine, la circostanza che – sul presupposto della propria competenza statutaria – la Provincia ricorrente, con l'art. 16 della propria legge 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), abbia previsto (e continui a prevedere, pur all'esito della sostituzione operata dalla
legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9
, recante «Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale») «un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese», che tenga conto, tra l'altro, «dell'appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza».
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che non spetta allo Stato procedere a verifiche sulle liste di attesa nelle strutture sanitarie della Provincia di Bolzano, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento della lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), della nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché del verbale del Comando Carabinieri per la sanità, NAS di Trento, del 18 maggio 2005.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della salute, disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa;
annulla, per l'effetto, la lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/I.1.c.a/9), la nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DG-PROG-21-P-a), nonché il verbale del Comando Carabinieri per la sanità, Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, del 18 maggio 2005, di cui in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
(prevista dall'art. 1)
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
g) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
Art. 1 (Programma del corso)
Art. 2 (Esame)
Art. 3 (Requisiti di accesso all'esame)
Art. 4 (Rinnovo del certificato di abilitazione)
Allegato A
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
l) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
n) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
Amministrazione provinciale
Altre disposizioni
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
Art. 1 (Allegati)
Art. 2 (Approvazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)
Rendiconto della Gestione Bilancio 2016
Allegato 10 H Conto del Patrimonio
Allegato Q1 Rendiconto del tesoriere Entrate
Relazione dell'organo di revisione
Relazione sulla gestione per l'esercizio finaziario 2016
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
Art. 1 (Modifiche della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
Art. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 3 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 4 (Modifiche della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
Art. 5 (Modifiche della , “Diritto allo studio universitario”)
Art. 6 (Modifiche della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
Art. 7 (Modifiche della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)
Art. 8 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 9 (Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
Art. 10 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 11 (Modifica della , “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”)
Art. 12 (Modifiche della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 13 (Modifica della , “Asili nido”)
Art. 14 (Modifiche della , “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)
Art. 15 (Modifiche della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
Art. 17 (Modifiche della , “Ordinamento della formazione professionale”)
Art. 18 (Modifica della , “Nuovo ordinamento del commercio“)
Art. 19 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico“)
Art. 20 (Modifica della , “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)
Art. 21 (Modifiche della , “Autonomia delle scuole”)
Art. 22 ((Messa a disposizione della quota provinciale per i programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE))
Art. 23 (Modifica della , “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”)
Art. 24 (Modifica della , “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 25 (Modifiche della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
Art. 26 (Modifica della , “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)
Art. 27 (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 28 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 29 (Modifiche della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” e della , “Istituzione degli uffici scolastici provinciali”)
Art. 30 (Modifiche della , “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
Art. 31 (Estinzione anticipata di debiti )
Art. 32 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
Art. 33 (Modifica della ,“Modifiche di leggi provinciali in
materia di edilizia abitativa agevolata”)
Art. 34 (Modifica della , “Interventi in materia di dipendenze”)
Art. 35 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 36 ((Abrogazioni) (1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)
Art. 37 ((Disposizione finanziaria)
Art. 38 (Entrata in vigore)
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Allegati al bilancio di previsione)
Art. 4 (Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio
)
Art. 5 (Entrata in vigore)
BILANCIO DI PREVISIONE
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
Art. 1-11.
Art. 12
Art. 13-19.
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Indennità di buonuscita)
Art. 25
Art. 26 (Strutture mensa)
Art. 27-28.
Art. 29 (Indennità di funzione)
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38-40.
Art. 41
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
c) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
d) LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
e) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6
f) Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8
g) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36
i) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 9
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 8
k) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 9
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
c) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
d) Legge provinciale16 ottobre 1992, n. 37
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
f) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
i) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2019, n. 16
j) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 25
Art. 1
Art. 2
Art. 3
(
Entrata in vigore
)
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2020, n. 32
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2021, n. 28
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
SALUTE
Art. 1 (Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
Art. 2 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 3 (Modifica della , “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge
provinciale 12 novembre 1992, n. 40”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale
13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamentodell’edilizia abitativa agevolata”)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012,
n. 16, “Assistenza farmaceutica”)
Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006,
n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale
13 maggio 1992,n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988,
n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici“)
Art. 10 (Modifica della legge provinciale
13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)
Art. 11 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015,
n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia“)
POLITICHE SOCIALI
LAVORO
PARI OPPORTUNITÀ
NORME FINALI
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Allegato
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
2019
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2001
2000
1999
1998
1997
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1993
1992
1991
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Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 11 del 10.01.2011
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 21.02.2011
Corte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 4 aprile 2011, n. 112
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.04.2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011
Corte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151
Corte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165
Corte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178
Corte costituzionale - sentenza 5 luglio 2011, n. 242
Corte costituzionale - sentenza 17 ottobre 2011, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300
Corte costituzionale - sentenza 21 novembre 2011, n. 323
Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2011, n. 340
2010
2009
2008
2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 21.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 141 del 27.04.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 08.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 169 del 17.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 184 del 12.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 221 del 21.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 240 del 26.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 06.07.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 401 del 23.11.2007
Corte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 20.12.2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
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1998
1997
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1990
1989
1988
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1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 169 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004
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