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Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Inquinamento provocato da allevamenti zootecnici - Esercizio del potere statuale di indirizzo e coordinamento
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 luglio) 23 luglio 1997, n. 263; Pres. Granata – Red. Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 13 agosto 1996, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione alla direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, costituente parte integrante - in allegato - della deliberazione del Comitato dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 12 del 15 aprile 1996.
Unitamente alla parte contenente la disciplina sostanziale, la direttiva prevede una serie di adempimenti delle regioni del bacino del Po e della provincia autonoma di Trento espresse sinteticamente nella formulazione: esse sono tenute ad adottare, qualora non già assunti, una serie di provvedimenti (art. 9, numeri da 1 a 5 del comma 1) e a procedere all'«adeguamento della normativa regionale e provinciale alle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 entro un anno», e, inoltre, «all'adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste dagli artt. 7 e 8 entro tre anni».
La ricorrente provincia precisa di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di cave, di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di agricoltura; nonché di quella concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanità, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 (numeri 5, 6, 14, 16 e 21) e dell'art. 9 (numeri 9 e 10) dello statuto. Inoltre nell'esercizio di tale potestà essa ha organicamente disciplinato le materie della tutela dell'ambiente dall'inquinamento con svariate leggi, contenute nel testo unico di cui all'art. I della
legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22
, approvato con
decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1
-41 e successivamente modificato ed integrato con altre leggi provinciali (25 luglio 1988, n. 22; 15 gennaio 1990, n. 3; 27 agosto 1993, n. 21; 11 settembre 1995, n. 11; 2 febbraio 1996, n. 1).
D'altro canto, proprio con riguardo al contenimento degli effluenti zootecnici, con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460, è stato approvato il Piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Con un primo motivo è denunciata l'assenza nelle Autorità di bacino nazionali del potere di disciplinare in generale e sotto qualsiasi forma gli effluenti degli allevamenti zootecnici.
Si sottolinea la radicale estraneità all'ambito dei poteri conferiti alle Autorità di bacino, della disciplina della materia degli scarichi nelle acque, che è, invece, contenuta nella legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), più volte modificata ed aggiornata (da ultimo con il d.- l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172); la quale, inoltre, detta una disciplina specifica per quanto riguarda gli scarichi provenienti dagli insediamenti agricoli (d.- l. 10 agosto 1976, n. 544 del 1976, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).
Ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 319 del 1976, modificato come sopra indicato, le regioni nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature con i rispettivi piani di risanamento «nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile».
La direttiva impugnata, sempre secondo la ricorrente, «si pone al di fuori di tale sistema» e risulta di per sé illegittima ed invasiva dei poteri costituzionali della provincia autonoma di Trento.
3. Con un secondo motivo si deduce l'illegittimità della deliberazione impugnata in quanto atto normativo anomalo, non previsto e non prevedibile nell'ordinamento costituzionale.
Né il richiamo nelle «premesse» della delibera impugnata al d.P.C.M. 23 marzo 1990, del tutto estraneo alla specifica materia disciplinata, e all'art. 17 del d.-1. 8 aprile 1993, n. 101 - trattandosi di decreto-legge mai convertito - fornisce il supporto effettivo e sostanziale, presupposto di legalità, del potere normativo come esercitato.
Del resto non è sostenibile che la legge 18 maggio 1989, n. 183 costituisca l'implicito fondamento della direttiva censurata, poiché l'art. 17 della legge n. 183 del 1989, seppure fa riferimento, quanto al contenuto, alla difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico, riguarda pur sempre gli atti di competenza delle Autorità di bacino, primo fra tutti il Piano di bacino.
La direttiva censurata, lungi dal poter essere astrattamente ascritta fra gli atti di pianificazione, per il suo contenuto analitico e di dettaglio, non può certo essere considerata alla stregua del Piano di bacino, né - a tutto concedere - ad uno stralcio del Piano di bacino, di cui all'art. l7, comma 6-ter della legge n. 183 del 1989.
Né infine la deliberazione può essere intesa come misura di salvaguardia (art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 del 1989), posto che non attinge direttamente a beni o valori salvaguardati dalla normativa in considerazione, ma detta prescrizioni volte a disciplinare l'esercizio di competenze ed attribuzioni delle Regioni e della Provincia ricorrente.
Seguendo le argomentazioni della provincia, la direttiva corrisponde ad un anomalo potere normativo esercitato su un presupposto erroneo e privo di base normativa di qualsiasi livello.
D'altronde la deliberazione n. 12 del 1996 impugnata chiarisce nelle premesse - con il richiamo all'art. 2-bis del decreto- legge n. 227 del 1989, convertito nella legge n. 283 del 1989 - l'obiettivo di ridurre «il carico dei nutrienti sversati in mare» attraverso l'esercizio del potere, attribuito ai comitati istituzionali di bacino, di approvare e trasmettere al Ministero dell'ambiente «uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti? articolato per criteri e progetti». Non vi è attribuzione di alcun potere normativo all'Autorità, ma un semplice affidamento del compito di programmare concreti interventi da finanziare nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2-bis. Il Comitato ha invece ritenuto di completare lo schema previsionale e programmatico con una direttiva non prevista da alcuna legge, contenente «nell'altro che la disciplina degli allevamenti zootecnici sotto il profilo dell'inquinamento».
Con un atto normativo anomalo si è inteso incidere sulla competenza legislativa e amministrativa attribuita alle Regioni (sentenza n. 250 del 1996) e, per quel che qui più rileva, sulle specifiche garanzie del Trentino-Alto Adige di cui all'art. 5, terzo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione in materia urbanistica e opere pubbliche) aggiunto con d.lgs. n. 267 del 1992; non senza considerare che per effetto del
decreto legislativo n. 266 del 1992
gli atti di indirizzo e coordinamento «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obbiettivi o risultati in essi stabiliti».
4. Con un terzo motivo si deduce l'inammissibilità di una disciplina permanente di bacino degli allevamenti zootecnici. In effetti la disciplina degli anzidetti allevamenti incide su una pluralità di interessi pubblici sia economico-produttivi, sia ambientali di vario ordine e non può ragionevolmente collocarsi al semplice livello del bacino.
La provincia autonoma di Trento, se dovesse adeguare la propria disciplina a quanto deciso in sede di bacino, dovrebbe recepire passivamente ben tre discipline, rispettivamente del bacino del Po, del Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, con evidente completo svuotamento della propria potestà normativa e con tre differenti vincoli differenziali per aziende ed imprenditori operanti in un contesto economico omogeneo e concorrenziale
Questa invece è la ragione della nuova stesura del richiamato art. 14 della legge n. 319 del 1976, che assicura un reale equilibrio fra esigenze di qualità proprie dei singoli corpi idrici e la più ampia prospettiva regionale e provinciale di disciplina degli scarichi degli insediamenti civili nel proprio territorio, ivi compresi quelli zootecnici.
5. Con un quarto motivo, infine, si denuncia l'eccesso di potere, l'inadeguatezza della disciplina alle esigenze dell'economia montana della provincia e l'omessa considerazione delle relative caratteristiche, ciò sia nella determinazione dei contenuti dell'atto impugnato sia nelle procedure.
Infatti l'analisi della procedura istruttoria e della conseguente deliberazione pone in evidenza che il Comitato ha atteso il consenso e le osservazioni della regione Lombardia (di cui alle premesse della deliberazione n. 12 del 1996) richiedendosi in una materia casi delicata il pieno consenso di tutti i membri del Comitato istituzionale, a prescindere dalla osservazione che neppure tale pieno consenso renderebbe legittimo un atto privo di fondamento giuridico nell'ordinamento. Invece, per la provincia di Trento non si è ritenuto di dovere ottenere il consenso del suo rappresentante.
Nel merito, l'omessa considerazione delle specifiche esigenze dell'economia montana del Trentino ha comportato l'introduzione di regole eccessivamente rigide, come ad esempio il divieto di spandimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o innovati (art. 5 della normativa contestata) non trova giustificazione nelle zone montane, ove invece proprio tale condizione favorisce un graduale e migliore assorbimento nel terreno; egualmente la facoltà di stoccaggio (art. 7) risulta inadeguata negli allevamenti familiari diffusi nel Trentino di ridottissimo numero di capi; analogamente per i carichi ammissibili (art. 3) troppo rigidamente definiti tali da determinare una ingiustificata riduzione della capacità produttiva degli allevamenti.
In definitiva il Comitato avrebbe assunto la veste di «autorità preposta ad eliminare presunti squilibri di mercato tra le aree del bacino del Po» e a valutare se le differenze di carico ammissibile tra le diverse regioni (sempre senza considerare la Provincia di Trento) siano o meno giustificate da loro specifiche esigenze. Con ciò dimenticando che non è compito dell'Autorità di bacino determinare l'unità di mercato zootecnico in relazione al bacino fluviale di collocazione e che non spetta alla stessa Autorità apprezzare la giustificabilità di differenze tra le diverse regioni, determinate da ragioni ben complesse e non riconducibili ad un solo interesse pubblico.
6. Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'infondatezza del conflitto.
In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto un'articolata memoria tesa a dimostrare l'infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento.
In particolare l'Avvocatura osserva che la Corte (sentenza n. 85 del 1990), dichiarando non fondate alcune questioni di costituzionalità sollevate dalla stessa Provincia, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ha affermato la natura vincolante del Piano di bacino, con la conseguente medesima efficacia della direttiva impugnata, attesa la sua natura di atto preliminare al Piano di bacino.
Il fondamento normativo della direttiva risiede, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, in un duplice ordine di disposizioni, con riferimento all'art. 31 della legge n. 183 del 1989, dovendosi essa intendere quale «schema previsionale e programmatico» e, in secondo luogo, all'art. 17, comma 6-bis della stessa legge, che si riferisce testualmente «alle misure di salvaguardia».
Inoltre sul piano del contenuto la difesa erariale nega il carattere precettivo della disciplina contenuta nell'atto impugnato, avendo essa lo scopo di «indirizzare in modo unitario le amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento
».
D'altra parte, la stessa Avvocatura generale dello Stato sottolinea, in punto di fatto, che la capacità minima dei contenitori di stoccaggio dei liquami prescritta dalla direttiva coincide con quella prevista nel Piano provinciale di risanamento delle acque, come esemplificato inoltre da taluni divieti che si giustappongono a quelli espressi nella direttiva (art. 5, con l'art. 29, comma 5, del Piano provinciale).
Infine si osserva, sotto il profilo istruttorio procedimentale, che l'adozione della direttiva è stata il frutto di reiterate sedute collegiali del Comitato deliberante, nel quale era spesso presente un rappresentante della provincia ricorrente.
In replica la provincia ribadisce quanto già dedotto nell'atto introduttivo, negando l'indirizzo interpretativo dell'efficacia del Piano di bacino; riaffermando la natura precettiva e vincolante delle prescrizioni contenute nella direttiva, senza che sia dato reperire il fondamento normativo del potere esercitato con l'atto impugnato; precisando, inoltre, che la coincidenza fra le disposizioni della direttiva e quelle contenute nel Piano provinciale è del tutto marginale ed estrinseca, per di più smentita da un'attenta disamina di tutto il tessuto normativo in cui esse si articolano.
Considerato in diritto: 1. La provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo che non spetti allo Stato, e per esso all'Autorità di bacino del fiume Po, disciplinare con deliberazione e allegata direttiva 15 aprile 1996, n. 12 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti da essi provenienti, in violazione delle competenze costituzionalmente garantite dall'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16 e 21, dall'art. 9, numeri 9 e 10, nonché dall'art. 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione; dall'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; dal
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
, dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 1 del d.-1. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. È preliminare ed assorbente l'esame del secondo motivo di ricorso attinente alla natura della delibera impugnata e in particolare alla c.d. direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici (allegato B della delibera impugnata), quale atto normativo del tutto anomalo non previsto nell'ordinamento costituzionale.
Il ricorso è sotto questo profilo fondato.
Infatti, in relazione al combinato disposto del punto 3 della delibera del 15 aprile 1996, n. 12 e dell'art. 9 della direttiva allegata e al contenuto sostanziale delle prescrizioni di condotte e all'imposizione di divieti in parte compiutamente definiti o comunque di estremo dettaglio e vincolanti la provincia autonoma di Trento nell'esercizio delle funzioni legislative, risulta il carattere anomalo dell'atto dell'Autorità di bacino del Po che non trova alcun fondamento nell'ordinamento.
In primo luogo, infatti, le fonti di legittimazione dell'Autorità certamente non possono rinvenirsi nei due atti richiamati nelle premesse della delibera impugnata, in quanto il d.P.C.M.-23 marzo 1990 (approvato ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989) non contiene - né legittimamente potrebbe contenere - indicazione su un potere del genere dell'Autorità di bacino, limitandosi, per la parte che interessa, a precisare la natura ed il tipo di interventi, quali la realizzazione di opere e di azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di equilibrio naturale e uso razionale delle risorse.
Neppure l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, richiamato dall'Avvocatura generale dello Stato con riferimento allo «schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei Piani di bacino, - sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento», può costituire la fonte del potere esercitato con l'atto impugnato.
Infatti la legge n. 183 del 1989 non ha inteso istituire una fonte normativa secondaria attraverso lo schema previsionale e programmatico. Ciò è confermato, oltre che dalla stessa denominazione utilizzata, dal contenuto degli schemi aventi funzioni di organizzazione delle strutture operative di bacino, di individuazione sul piano tecnico-amministrativo degli interventi più urgenti con le priorità e le modalità di attuazione e l'indicazione dei fabbisogni finanziari, ai lini fondamentali di consentire al Governo la ripartizione dei fondi disponibili.
Inoltre dal riferimento ad un decreto legge (art. 17 del d. l. 8 aprile 1993, n. 101l); privo di efficacia per essere decaduto in quanto non convertito in legge e per di più sostituito da altro di diverso contenuto, non può trarsi argomentazione neppure attraverso la sopravvenuta salvezza degli effetti giuridici non estendendosi la salvezza, disposta con la legge n. 493 del 1993, ad atti adottati sulla base di decreti- legge dopo la loro cessazione di efficacia o addirittura dopo la stessa legge contenente clausola di salvezza (cfr., per riferimenti, sentenza n. 244 del 1997).
Non può, infine, ritenersi che la delibera, per la parte oggetto di conflitto, possa valere come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989, in quanto disciplina compiutamente il settore per un periodo triennale, ma con adempimenti fino a 5 anni e con obblighi di adeguamento a carico del legislatore provinciale. Infatti non sono ravvisabili le caratteristiche connaturali di strumento anticipatorio e cautelativo e comunque provvisorio in attesa del Piano di bacino: in ogni caso le misure di salvaguardia non potrebbero avere un effetto ed un ambito vincolante superiori a quello del Piano di bacino ed una durata di efficacia oltre i tre anni.
In realtà l'unica norma (qualificata formalmente e con corrispondente contenuto) di salvaguardia prevista nella direttiva (art. 10) si riferisce alle aree vulnerabili ai sensi della direttiva 676/1991 CEE (12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in attesa della designazione delle aree stesse: profili che non riguardano la salvaguardia dei Piani di bacino, oggetto dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989.
3. La direttiva in contestazione non può neppure configurarsi né vi è alcuna volontà in tale senso espressa dall'Autorità, né è stata seguita la procedura specifica come atto di pianificazione tipica dell'Autorità di bacino nel sistema della legge 18 maggio 1989, n. 183, o come stralcio dello stesso Piano di bacino, perché il contenuto e la tipologia delle prescrizioni analitiche e di dettaglio esorbitano dall'ambito del potere di pianificazione
,
ciò soprattutto nei riguardi di una Provincia autonoma.
D'altronde l'esercizio di un potere statuale di indirizzo e coordinamento nei confronti della provincia autonoma di Trento deve comunque tenere conto del disposto dell'art. 3, comma 2, del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
, secondo il quale gli atti di indirizzo vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essi stabiliti e non possono contenere norme di estremo dettaglio (sentenza n. 381 del 1996).
Giova chiarire, infine, che la predetta impostazione non esclude che esigenze unitarie, non frazionabili e non localizzabili territorialmente, possano in linea di principio giustificare il potere (governativo), previsto in legge, di indirizzare e coordinare l'attività amministrativa delle Regioni e che le stesse esigenze possano trovare espressione, ad opera del legislatore, anche con modalità e contenuti diversi, non necessariamente improntati ad una logica di sovraordinazione o di vincolo, ma, come nella previsione dell'art. 3 del citato
d.lgs. n. 266 del 1992
, ad una cooperazione promossa e guidata dal centro (sentenza n. 18 del 1997).
Lo stesso principio può essere applicato agli interessi fondamentali che trascendono l'ambito territoriale regionale o provinciale anche se incidono su materie di competenza regionale. Ma tali interventi di coordinamento sovraregionali (cui non si sottraggono le regioni a statuto speciale) devono essere giustificati da «idonea base legislativa» sostanziale e formale anche con riguardo all'organo cui è demandata la funzione.
I Piani dei bacini di rilievo nazionale sono anche per le Province autonome di Trento e Bolzano strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto o le norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento da ritenersi prevalenti (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Le province devono tenere conto delle indicazioni dei Piani di bacino nell'aggiornamento della propria pianificazione e programmazione (art. 5 citato), senza tuttavia che i Piani di bacino anzidetti e gli altri strumenti di intervento delle Autorità possano autonomamente imporre un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale.
4. Sulla base delle predette considerazioni deve essere dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con deliberazione del predetto Comitato, in modo dettagliato e vincolante per la Provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli «effluenti provenienti» dagli stessi.
Conseguentemente deve essere annullata la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della anzidetta deliberazione del Comitato istituzionale limitatamente a quanto attiene alla provincia autonoma di Trento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po disciplinare, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti dagli stessi; di conseguenza annulla nella parte in cui si applica a detta provincia autonoma, la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della deliberazione dell'anzidetto Comitato 15 aprile 1996, n. 12.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
(prevista dall'art. 1)
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Tabella 1
(prevista dall'articolo 3)
(prevista dall'articolo 3)
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARMONIZZAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 11 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015,
n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”)
Art. 13 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della
Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015,
n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 15 (Modifica della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,
n. 11, “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)
Art. 17 (Modifica della , “Legge provinciale per le attività culturali”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)
Art. 19 (Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015,
n. 7, “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
25 giugno 1976, n.25, “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli dispecializzazione conseguiti all'estero”)
Art. 22 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ABROGAZIONE DI NORME
Tabella A
Allegato B
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
Art. 1
(
Variazioni alle previsioni di entrata
)
Art. 2
(
Variazioni alle previsioni di spesa
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO J
ALLEGATO L
ALLEGATO M
ALLEGATO N
ALLEGATO G
ALLEGATO H1
ALLEGATO H2
ALLEGATO I
ALLEGATO O
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO R
ALLEGATO S
ALLEGATO P
ALLEGATO Q
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati
)
Art. 5
(
Autorizzazione
)
Art. 6
(
Entrata in vigore
)
Allegato A - Art. 3
Allegato B - Art. 3
Allegato H
Allegato I
Allegato 5
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
Art. 1-2.
Art. 3
Art. 4 (Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica)
Art. 5
Art. 6 (Ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Allegati
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
Art. 1-3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Clausola d'urgenza)
Allegati A e B
t) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
u) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
d) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
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Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
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