1. A fronte di comprovate e rilevanti esigenze personali, familiari o sociali, ai/alle dirigenti di struttura semplice ed ai dirigenti tecnico assistenziali può essere concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75% dell’orario a tempo pieno.
Tale rapporto a tempo parziale, da fruire in un'unica soluzione, non può avere una durata superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio del rapporto di lavoro.
2. I/Le dirigenti con incarico di struttura complessa, ovvero, le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali, compresi i/le facenti funzione, non possono accedere al part time.
Qualora questi/e dirigenti presentino domanda, la medesima può essere accolta. La concessione è tuttavia subordinata alla contemporanea revoca dell’incarico ricoperto. Qualora possibile al/alla dirigente può essere conferito un incarico nell’ambiente della carriera professionale.
Analogo procedere può essere adottato anche nei confronti dei/delle dirigenti di struttura semplice che richiedano un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 75% dell’orario pieno, ovvero, necessitino di una concessione part time superiore all’anno.
3. Il personale, anche se titolare di un incarico di responsabile di struttura semplice o titolare di un incarico di direzione tecnico assistenziale, con prole convivente collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, può optare, ai sensi e con gli effetti e benefici del comma 7 del predetto Art. 50, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore del 75% dell'orario previsto per il tempo pieno.
Rimangono esclusi dal beneficio del presente comma i/le titolari di incarico di struttura complessa e le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali.