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In vigore al: 26/10/2022

a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 101)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 24 ottobre 2019, n. 43.

TITOLO I
RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, ASSISTENZA SCOLASTICA, APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 1 (Ufficio di Bruxelles)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l’integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni altoatesini. 2)

(2)Per favorire un rafforzamento della presenza dell’Alto Adige a Bruxelles, la Provincia, tramite l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante programmi di lavoro specifici annuali. 3)

(3) Per le finalità del presente articolo la Provincia può concludere accordi con altri organismi e rimborsare quota parte delle spese sostenute.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 27.590,00 euro per l’anno 2019, in 27.590,00 euro per l’anno 2020 e in 27.590,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2019, n. 13.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2019, n. 13.

Art. 2 (Esperti nazionali distaccati)

(1) La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione.

(2) Per il trattamento giuridico ed economico del personale si applicano le disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale. Il distacco come esperto nazionale può essere subordinato all’impegno del personale di rispettare un periodo di permanenza presso l’Amministrazione, tenuto conto dei presunti costi complessivi del relativo distacco. Tale periodo non può in ogni caso superare i tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo per volontà del personale, esso deve corrispondere all’Amministrazione un’indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato, nonché al costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per il distacco. Il periodo di permanenza nonché l’indennità sostitutiva spettante all’Amministrazione per il periodo di permanenza non rispettato vengono preventivamente concordati tra l’Amministrazione ed il personale interessato. 4)

(3) Alla fine del periodo di distacco le esperienze maturate sono opportunamente valorizzate all’interno dell’Amministrazione provinciale.

4)
L'art. 2, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani;”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2019, in 30.000,00 euro per l’anno 2020 e in 30.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO III
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI – SPECIFICITÀ TERRITORIALI

Art. 4  5)

5)
L’art. 4 è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera b), della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

TITOLO II
AGRICOLTURA, ACQUE E CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, “Norme per l’agricoltura biologica”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica” sono sostituite dalle parole: “la produzione, trasformazione, commercializzazione ed etichettatura di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica nonché l’esecuzione delle relative attività di controllo e vigilanza”.

(2) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

“h) “controllo”: l’attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e provinciale in materia di produzione biologica;

i) “organismo di controllo”: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della vigente normativa europea.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “due”.

(4) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

“f) eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso, alla cancellazione o all’esclusione dal sistema di controllo biologico per fatti antecedenti alla cancellazione, all’esclusione o al recesso medesimi;

g) a fronte dell’obbligo di soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto dell’avvenuta soppressione di dette indicazioni.”

(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

“j) consentire alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza sull’attività di controllo l’accesso ai propri uffici e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

k) trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione.”

(6) Al comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, dopo la parola: “violazioni” sono inserite le seguenti parole: “e i necessari provvedimenti da adottare”.

(7) Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “delle sanzioni” sono sostituite dalle parole: “dei provvedimenti” e la parola: “comminato” è sostituita dalla parola: “emanato”.

(8) La rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituita: “Misure in caso di inadempienza da parte degli organismi di controllo”.

(9) L’articolo 14 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:

“Art. 14 (Sanzioni amministrative a carico degli organismi di controllo, degli operatori e relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro a chi, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

1) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di provvedimenti relativi a irregolarità;

2) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall’articolo 10, comma 1, lettera c);

3) non trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante;

4) omette di adottare ogni iniziativa utile ad aggiornare il personale sulle modifiche normative e sui relativi compiti e responsabilità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d);

5) omette di rilasciare il documento giustificativo e, quando richiesto dall’operatore biologico, il certificato di conformità;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, impedisca l’accesso agli uffici alle autorità competenti o ometta le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica.

2. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione, cancellazione o recesso volontario non provveda a mettere in atto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico dalle produzioni;

b) si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque non consenta o impedisca le verifiche dell’organismo di controllo;

2) a chiunque nei cui confronti l’organismo di controllo abbia applicato un provvedimento di sospensione per 12 mesi della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico di cui all’articolo 11, comma 5, fatta eccezione per i casi imputabili a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque utilizzi sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della vigente normativa UE;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione;

2) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla vigente normativa UE il logo dell’UE di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.”

(10) Il rinvio all’abrogato regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, contenuto nella legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, si intende riferito alla vigente normativa europea.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

Art. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“a) “acque”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee:

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, così individuate:

1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale fermo; sono considerati tali tutti i laghi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e i laghi naturali, non inseriti nel citato elenco, con superficie superiore a 0,15 ha, misurata in corrispondenza della linea di massimo invaso; nello specifico si distingue fra:

1.1.1 “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo formato naturalmente;

1.1.2 “bacino artificiale”: un corpo idrico superficiale fermo creato da un’attività umana;

1.1.3 “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo la cui natura è stata sostanzialmente modificata, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana;

1.2 “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che per motivi naturali hanno una portata d’acqua per un periodo per almeno 240 giorni all’anno; in mancanza di informazioni precise in merito, la valutazione dei progetti si basa sulla presenza di una tipica vegetazione rivierasca;

2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

b) “corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra:

1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale:

1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un’attività umana;

1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata;

2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere:

2.1 “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

c) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi, per confluire in un punto specifico di un corso d’acqua;”.

(2) La rubrica dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: “Tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle componenti biotiche e abiotiche nelle acque, sulle sponde e nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, che svolgono sia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa che funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi di trasformazione e di gestione delle acque, della sponda, del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali vengono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(4) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Art. 7 (Finalità delle disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/60/CE)

(1) Il presente capo reca disposizioni per la protezione e la difesa dell’acqua, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque – DQA).

(2) Il crescente fabbisogno di acqua qualitativamente pregiata e i cambiamenti climatici che si vanno delineando impongono una maggiore sostenibilità e parsimonia nonché un maggior senso di responsabilità nell’impiego della risorsa naturale “acqua”.

(3) Nel rispetto delle linee guida per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, è istituito un canone idrico per i vari utilizzi idrici.

(4) Il canone idrico è determinato in base al principio “chi inquina paga” e al principio di precauzione, con l’obiettivo di coprire i costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici e rendere questi ultimi il più possibile sostenibili. Particolare attenzione è riservata a quei corpi idrici in cui vi è uno squilibrio tra la disponibilità naturale e le pressioni derivanti dagli utilizzi in atto.

(5) La configurazione del canone idrico tiene conto delle condizioni e degli effetti sociali, ecologici, geografici, climatici ed economici, favorendo al tempo stesso l’uso efficiente e sostenibile della risorsa “acqua”. Base di riferimento è il Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGUAP) di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede, all’articolo 13, l’ordine di priorità dei vari tipi di utilizzo dell’acqua.

(6) Rimangono impregiudicati i criteri e le linee guida vigenti per la determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e per la determinazione dei canoni idrici per utilizzi idroelettrici, salvo diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 8 (Scopi del canone idrico)

(1) Il canone idrico viene istituito per i seguenti scopi:

  1. aumento dell’efficienza di utilizzo, al fine di ridurre al minimo il numero dei punti di prelievo per i nuovi impianti e di accrescere le sinergie con gli impianti esistenti;
  2. riduzione al minimo e adattamento dei punti di prelievo da corpi idrici pubblici, al fine di minimizzare gli impatti sui corpi idrici e sul paesaggio;
  3. modulazione sostenibile della portata massima d’acqua prelevabile, per preservare un flusso idrico il più naturale possibile nei corpi idrici;
  4. incentivazione di pratiche di utilizzo poco impattanti sui corpi idrici e dell’utilizzo idrico tramite impianti consortili o a gestione collettiva in altra forma giuridica, al fine di promuovere una gestione parsimoniosa della risorsa;
  5. ottimizzazione dei prelievi in aree con scarsa disponibilità idrica, per rafforzare l’equilibrio ecologico e ridurre possibili conflitti di utilizzazione.

Art. 9 (Definizioni)

(1) Si applicano le seguenti definizioni:

  1. utilizzi idrici: tutte le attività che fanno uso della risorsa “acqua” e impattano sullo stato dei corpi idrici;
  2. servizi idrici: tutte le attività, pubbliche o private, di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue, nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e a tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi, quali alluvioni e siccità;
  3. canone idrico: l’importo che il titolare della concessione corrisponde per l’utilizzo delle acque pubbliche. I gestori di un servizio idrico trasferiscono i canoni idrici agli utilizzatori finali in misura corrispondente al rispettivo utilizzo;
  4. costi finanziari: costi dovuti alla fornitura e alla gestione degli utilizzi e dei servizi idrici;
  5. costi ambientali: costi per danni che l’utilizzo stesso della risorsa “acqua” causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori;
  6. costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento della risorsa, tenendo conto:
    1. della disponibilità idrica spazio-temporale;
    2. dei fabbisogni attuali e futuri;
    3. della riproducibilità e qualità della risorsa;
    4. dei vincoli di destinazione;
    5. degli effetti ambientali derivanti dai diversi utilizzi e non utilizzi;
    6. dell’ordine di priorità del tipo di utilizzo ai sensi dell’articolo 13 del PGUAP;
  7. impianto: l’insieme delle opere di prelievo, accumulo, adduzione e distribuzione finalizzate all’approvvigionamento idrico delle utenze indicate nella concessione idrica;
  8. punto di prelievo: presa d’acqua da un corpo idrico pubblico definita nella concessione idrica;
  9. aree con scarsa disponibilità idrica: aree individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 40 del PGUAP, caratterizzate da scarsa disponibilità idrica e richieste di utilizzo elevato.

Art. 10 (Suddivisione degli utilizzi idrici per settori)

(1) Per il calcolo dei canoni gli utilizzi idrici sono suddivisi nei seguenti settori:

  1. domestico: utilizzi pubblici e privati di acqua potabile ai sensi dell’Art. 14 (del PGUAP, ad eccezione dell’utilizzo al solo scopo antincendio;
  2. agricoltura: utilizzi per l’irrigazione e la pescicoltura ai sensi degli articoli 15 e 19 del PGUAP;)
  3. produttivo: utilizzi a scopo industriale e artigianale, per scambio termico e per innevamento programmato ai sensi degli articoli 17 e 18 del PGUAP;
  4. protezione civile: utilizzi di acqua antincendio ai sensi dell’articolo 14 del PGUAP;
  5. forza motrice: utilizzi per la produzione di energia meccanica che non viene convertita in energia elettrica;
  6. altri utilizzi: tutti gli utilizzi non rientranti nei settori di cui sopra, quali ad esempio laghetti ricreativi, mulini didattici, impianti “Kneipp”, nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti “Waale”.

Art. 11 (Canone idrico)  

(1) In conformità alle finalità di cui all’articolo 7 e agli scopi di cui all’articolo 8, la Giunta provinciale stabilisce l’ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi ai sensi dell’articolo 10.

(2) I canoni sono stabiliti tenendo conto della portata sociale, ecologica ed economica dei diversi utilizzi.

(3) I canoni idrici si articolano in:

  1. un importo da corrispondere una tantum al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo;
  2. componenti di canone annuale per tutte le concessioni esistenti e in fase di rinnovo;
  3. un canone da corrispondere anticipatamente una tantum solo in caso di licenza di attingimento.

(4) Le componenti di canone di cui al comma 3, lettera b), sono definite sulla base della quantità d’acqua annua o della portata massima concessa o della quantità media di derivazione d’acqua dei punti di prelievo da acque superficiali o da acque sotterranee e sulla base della disponibilità idrica in aree di cui all’articolo 40 del PGUAP.

(5) Per il settore forza motrice il canone viene calcolato in base alla potenza nominale media annua.

(6) Per aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate il canone idrico ed eventuali esenzioni vengono stabiliti tenendo conto dei punti di svantaggio ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

(7) Per impianti consortili o gestiti in comune mediante altra forma giuridica e per l’adozione di pratiche poco impattanti sui corpi idrici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo vengono concesse riduzioni del canone.

(8) Per pescicolture possono essere concesse riduzioni del canone.

(9) La direttrice/Il direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima adegua ogni tre anni gli importi dei canoni idrici stabiliti dalla Giunta provinciale in base al costo della vita secondo gli indici ASTAT. Gli importi così determinati sono sempre arrotondati al millesimo del valore originario.

(10) L’utilizzo di acqua per scopo antincendio è esente dal canone idrico annuo. 6)

(11) I sistemi di irrigazione di grande valore storico-culturale e paesaggistico, quali ad esempio i cosiddetti “Waale” e i mulini didattici, sono esenti dal canone idrico annuo. 7)

6)
L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
7)
L'art. 11, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 12 (Recupero dei costi)

(1) I costi per indagini e il ripristino di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici, nonché per promuovere un impiego idrico sostenibile e rispettoso dell’ambiente, in particolare mediante l’ottimizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e mediante l’adeguamento degli stessi alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici, sono recuperati attraverso le entrate derivanti dai canoni idrici disciplinati nel presente capo e quelle di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Art. 13 (Concessione dei contributi)  

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi.

(2) Gli uffici competenti dell’Amministrazione provinciale concedono contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente nonché per l’adeguamento degli impianti alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici.

((3)  Ai sensi del comma 1, vengono incentivati la progettazione e la costruzione di impianti di invaso, la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi, l’installazione di sistemi di irrigazione a risparmio idrico, il collegamento di impianti esistenti, l’elettrificazione di sistemi di pompaggio, l’installazione di sistemi di ottimizzazione energetica nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti “Waale”. 8) 

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 e in 1.000.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

8)
L'art. 13, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 14 (Antichi diritti di utenze non ancora riconosciute)

(1) Gli antichi diritti di piccole derivazioni trasformati, in base agli articoli 2 e 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in concessioni dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal canone idrico sino al 31 dicembre 2034 a condizione della trasmissione, entro il 2025, della documentazione completa secondo l’articolo 5 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Art. 15 (Sanzioni amministrative)

(1) La violazione delle disposizioni del presente capo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 57/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

(1) I canoni idrici sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(2) I diritti di utilizzo dell’acqua non ancora riconosciuti entro la data di entrata in vigore della presente legge e che non sono stati esercitati per più di tre anni scadono; per essi non è dovuto alcun canone idrico.

Art. 17 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

TITOLO III
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 1, 3 e 13, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
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ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
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ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  
ActionActionArt. 3  
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9             
ActionActionArt. 10     
ActionActionArt. 10/bis   
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12          
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16  
ActionActionArt. 17         
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
ActionActionArt. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
ActionActionTabelle 24, 25 e 26
ActionActionModello
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 8/quater della )
ActionAction Art. 3
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionArt. 1 (Entrate)
ActionActionArt. 2 (Spese)
ActionActionArt. 3 (Conto di amministrazione)
ActionActionArt. 4 (Situazione patrimoniale)
ActionActionArt. 5 Approvazione del rendiconto generale
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)”
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 9 (Entrata in vigore)
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionArt. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 2  (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
ActionActionArt. 3  (Allegato)
ActionActionArt. 4  (Termine per l’approvazione del rendiconto dell’anno 2015 dei Comuni e delle Comunità comprensoriali)
ActionActionArt. 5  (Entrata in vigore)
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 19 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Definizioni)
ActionAction Art. 3 (Classificazione delle discariche)
ActionAction Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
ActionAction Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
ActionAction Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)  
ActionAction Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
ActionAction Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
ActionAction Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
ActionAction Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
ActionAction Art. 11 (Garanzia finanziaria)
ActionAction Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
ActionAction Art. 13 (Norme transitorie)
ActionAction(Articolo 7)
ActionAction(Articolo 8, comma 1)
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction2021
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ActionAction1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
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