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In vigore al: 26/10/2022

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 13 (Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi)                  delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione vengono emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

  • a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della libera professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Per quanto riguarda l’esercizio dell’attivitá libero professionale trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale;
  • b) non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche non remunerate in società cooperative o di cariche in società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di servizio;
  • c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative non incompatibili con lo status rivestito dal/dalla dipendente, i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In caso di interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo. La Giunta provinciale può altresì concedere lo stesso aumento nei casi di comprovato e motivato particolare interesse pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro; 52)
  • d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, assumere cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
  • d/bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7; 53)
  • e) per attività extraservizio di modica entità, l’autorizzazione si ritiene concessa fino alla concorrenza dell’importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare e a condizione che non sussista un conflitto d’interesse o pregiudizio per il servizio. In tal caso è sufficiente una comunicazione scritta al/alla superiore preposto/preposta, che effettua le relative verifiche; 54)
  • f) sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d’interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l’attività di servizio; in caso di conflitto d’interesse o di conseguenze negative sul servizio, l’autorizzazione è immediatamente revocata; 55)
  • f/bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza; 56)
  • g) il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee, che comportino un impegno non significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate; rimangono comunque salvi i limiti di cui alle lettere c) e f);
  • h) in caso di svolgimento di attività senza l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da stabilirsi con la presente legge;
  • i) non è consentito, inoltre, attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già lavoratori privati e pubblici, collocati in quiescenza, ad eccezione degli incarichi per prestazioni sanitarie, che sono possibili secondo le disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale. È altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o incarichi in organi di governo degli enti di cui all’Art. 1 (e degli enti e società da essi controllati. Fanno eccezione i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari di organi elettivi. Sono consentiti incarichi e collaborazioni a titolo gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile; 57)
  • j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico; 58)
  • k) è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di relatore/relatrice. 59)

(2)  Con regolamento di esecuzione sono emanate disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentite al personale.

(3)  Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli obblighi di servizi e di comportamento ad informare per iscritto il diretto/la diretta superiore sugli interessi finanziari o non finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta il personale fornisce a tale riguardo ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

(4)  Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico ad una persona dipendente da un ente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente di appartenenza. Essi comunicano inoltre, in relazione a tali incarichi e al relativo espletamento, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti annualmente, sia i successivi aggiornamenti.

(5)  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, sempreché entro un congruo termine l’ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno.

(6)  Le disposizioni sull’incompatibilità non trovano applicazione nei confronti del personale assunto nell’ambito dell’istruzione o nella ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

massimeDelibera 17 novembre 2020, n. 893 - Rimborso delle quote d’iscrizione in caso della prescritta iscrizione negli albi e ordini professionali per lo svolgimento delle attività istituzionali
massimeDelibera 4 giugno 2019, n. 430 - Legge provinciale 19.05.2015, n. 6 - articolo 13 incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi - aumento dei proventi lordi per attività lucrative al di fuori dell'orario di lavoro al 50% per singoli profili professionali
massimeDelibera 30 settembre 2013, n. 1406 - Articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - attuazione (modificata con delibera n. 768 vom 30.06.2015)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008 - Attività libero/professionale intramuraria dei medici - normativa statale - illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di dettaglio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale - Illegittimità costituzionale del divieto
52)
La lettera c) dell'art. 13, comma 1, è stata prima integrata dall'art. 14, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, successivamente modificata dall'art. 11, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 3, comma 12, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, infine sostituita dall'art. 33, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e modificata dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
53)
La lettera d/bis dell'art. 13, comma 1, è stata inserita dall'art. 11, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
54)
La lettera e), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 13, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
55)
La lettera f), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 14, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
56)
La lettera f/bis, dell'art. 14, è stata inserita dall'art. 3, comma 14, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
57)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
58)
La lettera j) dell'art. 13, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
59)
La lettera k) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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